Le variazioni di bilancio – riguardanti l’incremento di 1.220 miliardi del Fondone per le funzioni fondamentali previsto dal Decreto Agosto – possono essere deliberate fino al 31 dicembre 2020.
Lo spostamento di un mese (la scadenza ordinaria è normalmente prevista per il 30 novembre) è stato introdotto dalla Legge 126/2020 per permettere agli enti di provvedere agli adeguamenti del bilancio e per garantire l’effettiva possibilità di utilizzo degli incrementi previsti.
Nella parte finale dell’esercizio gli enti locali hanno comunque a disposizione degli strumenti che consentono di manovrare la gestione finanziaria in base alla dinamicità del contesto esterno. Per l’appunto esistono:
- I prelievi dal fondo di riserva possibili fino alla fine dell’anno utilizzabili nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente non siano sufficienti;
- Le variazioni di bilancio adottate in base al comma 3 dell’articolo 175 del Dlgs 267/2000;
- Le tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa;
- Le entrate senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio;
- Le quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato con effetto espansivo sulla spesa iscritta;
- Le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- Le variazioni delle dotazioni di cassa per rimodulare gli stanziamenti del primo esercizio del bilancio approvato (rispetto al triennio);
- Le modifiche di esigibilità di competenza dirigenziale, particolarmente rilevanti in tal proposito sono le variazioni legate alla realizzazione delle opere pubbliche che, dopo il 31 dicembre, devono essere gestite nella logica e prospettiva del riaccertamento (eventualmente parziale);
- Le variazioni al piano esecutivo di gestione che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno e che, pertanto, non sono utilizzabili fino al 31 dicembre.
Fonte: Marco Rossi, Variazioni di bilancio, entro il 31 dicembre per il Fondone, Il Sole 24 Ore – NT+Enti Locali & Edilizia, 05 novembre 2020.