Il Sindaco del Comune di Arcore ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la compatibilità con l’ordinamento contabile degli Enti locali dell’accollo di spese connesse alla gestione di beni ricevuti in comodato. La sezione Lombardia della Corte dei Conti ha così risposto all’interpello: “Fermo restando il necessario rispetto degli equilibri di bilancio (art. 119 Cost.) e delle regole di coordinamento della finanza pubblica (che, come noto, impongono di osservare predeterminati limiti finanziari per alcune attività o tipologie di spesa), il comune dispone di discrezionalità nell’individuare le proprie finalità istituzionali, e le spese a tal fine necessarie, salva la necessaria inerenza al territorio ed alla popolazione di riferimento ed il divieto di espletare attività espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale (cfr. art. 13 DLgs. n. 267/2000). Naturalmente, nell’effettuare tale scelta, in particolare sotto il profilo delle modalità, il comune, oltre ad osservare le norme in materia di equilibrio dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica (in primiis, il conseguimento del saldo finanziario annuale), deve rispettare i principi di economicità ed efficienza propri di tutte le attività amministrative pubbliche (art. 1 legge n. 241 del 1990).”