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24 Luglio 2018

Tributi – Piano finanziario illegittimo senza il confronto

Dalla sentenza 869 del 13 giugno u.s. emerge che: “è illegittimo il piano finanziario della tassa rifiuti (Tari) che non indica gli scostamenti rispetto all’anno precedente”.

Il TAR, commentando le disposizioni di cui al DPR 158/1999 sostiene che “l’analisi comparativa dei costi relativi all’esercizio concluso e quelli stimati per l’esercizio successivo è considerata quindi una fase necessaria del processo di pianificazione affinché sia valutata sia la convenienza, sia l’adeguatezza di eventuali modifiche nella gestione e modalità di esecuzione del servizio. Ne consegue che il PEF deve sempre evidenziare l’analisi comparativa dei costi anche quando essi sono pari a zero con riferimento ad uno degli esercizi posti a confronto”.

Per rafforzare quanto sopra si rileva come, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, la relazione al piano finanziario debba contenere l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni rispetto agli omologhi dati del piano dell’anno precedente.

La sentenza offre molti spunti di analisi su diversi aspetti che contribuiscono a far emergere quanta attenzione debba essere posta nella lavorazione del piano e quali gravi conseguenze possa comportare la non puntuale applicazione della normativa vigente.

Studio Sigaudo è a disposizione per supportare l’ente in merito alla redazione del piano economico finanziario. Scrivere a: info@studiosigaudo.com

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