“897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”.
Viene definitivamente sdoganata la possibilità, per gli enti in disavanzo, di applicare al proprio bilancio quote dell’avanzo vincolato, accantonato e destinato.
Si dovrà prendere in considerazione il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, nettarlo della quota minima FCDE e dell’eventuale quota dovuta per il ricorso al fondo anticipazione liquidità, sommarvi poi l’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione; il valore così determinato rappresenterà l’importo massimo di avanzo applicabile.
Qualora il rendiconto non sia approvato si utilizzerà lo schema del risultato presunto di amministrazione.
Una finestra inerente all’applicabilità resta poi valida anche nel caso in cui l’importo identificato con la lettera A) del prospetto risultato di amministrazione sia negativo, si potrà infatti agire con un importo minore o uguale all’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.