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5 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 7-bis

Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

“1. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”

L’articolo 7-bis esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintantoché permane tale destinazione e non sono locati, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Attualmente i fabbricati in esame sono esenti da IMU ma soggetti a TASI (comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) con un’aliquota ridotta dell’1 per mille. I comuni possono azzerare o aumentare l’aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.

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