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23 Luglio 2020

Relazione di fine mandato: gli step per arrivare pronti

In ottica delle elezioni che vedranno numerosi Enti Locali impegnati il 20 settembre 2020, è doveroso ricordare che secondo quanto indicato dall’articolo 4 del Dlgs 149/2011 le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

La relazione serve a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica e il principio di trasparenza per ciò che concerne le decisioni di entrata e di spesa.

La relazione di fine mandato viene redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale. Poi viene sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco del comune in questione non oltre il 60esimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

In seguito alla sottoscrizione, entro e non oltre 15 giorni, la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei 3 giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmessi dai sottoscrittori alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro 7 giorni dalla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione, la relazione e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente in questione indicando la data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al suo interno la relazione di fine mandato riporta una descrizione precisa e dettagliata delle attività normative e amministrative svolte durante il mandato, in particolare:

  1. sistema ed esiti dei controlli interni;
  2. eventuali rilievi della Corte dei conti;
  3. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  4. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
  5. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  6. quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

L’articolo 6 dello stesso decreto legislativo descrive cosa accade nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della relazione di fine mandato: “il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.

Fonte: Delfino & Partners spa, Relazione di fine mandato pronta per i revisori.

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