Un Comune abruzzese ha avanzato una specifica richiesta alla Corte dei conti territorialmente competente che ha prontamente provveduto a fornire adeguato riscontro.
Oggetto del quesito erano le specifiche attinenti all’obbligo del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale da parte dell’ente presso il quale svolge il mandato e quali fossero i requisiti minimi necessari.
Il tutto si aggancia direttamente all’art. 86 del T.U.E.L. il quale riporta:
Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
- L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81.
- Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili…
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, richiama innanzitutto due requisiti necessari che devono esistere in concomitanza:
- l’elezione ad una carica elettiva
- il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa
Dando quindi continuità alle pronunce precedenti, tra cui Sezione Liguria n.21/2019/PAR, viene quindi ribadito che l’art. 86, comma 2 TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo si astenga completamente dall’attività lavorativa; status che deve essere mantenuto in costanza di mandato amministrativo.