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15 Gennaio 2021

Trasmissione dei dati del Piano Economico Finanziario 2020 ad ARERA

Presentazione dei passaggi di maggiore rilievo al fine di attuare il caricamento sul portale ARERA dei dati del P.E.F. entro i successivi 30 giorni dall’approvazione.

L’elaborazione del piano finanziario tari 2020 ha sicuramente rappresentato una grande sfida per molti enti; le scadenze del pef tari 2020 ne sono una dimostrazione, queste sono infatti state caratterizzate da una proroga che ha portato il termine per la delibera di approvazione del pef al 31 dicembre 2020.
Il piano finanziario tari è caratterizzato da un ulteriore adempimento che interessa molti operatori e che è caratterizzato da una scadenza ricompresa nei 30 giorni successivi all’approvazione del pef tari 2020 arera.
Approfondiamo quindi questo passaggio e, dal momento in cui l’abbiamo citata più volte, andiamo anche a identificare Arera cos’è.

Arera cos’è

Arera è l’acronimo di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); questa struttura svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. In attinenza a quanto stiamo affrontando vediamo quindi il suo coinvolgimento nell’elaborazione delle direttive operative, della regolamentazione e dei controlli in merito al piano finanziario tari 2020 e agli adempimenti correlati.

Chi deve trasmettere e cosa

Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione definitiva da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione attraverso il portale appositamente reso disponibile da ARERA.
Attraverso questo portale si deve effettuare anche il caricamento della seguente documentazione:

  • Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020;
  • la Relazione di accompagnamento al piano economico finanziario 2020 finale predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;
  • la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, in caso di presenza di più gestori si dovrà presentare la dichiarazione di veridicità elaborata da ognuno;
  • la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’Ambito tariffario per l’anno 2020. A questo proposito è utile ricordare come la proroga prevista abbia altresì acconsentito all’applicazione delle tariffe 2019 anche per l’anno 2020.

Identificazione dell’E.T.C. (Ente Territorialmente Competente) e validatore.

Arera definisce Ente territorialmente competente l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO), laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, deve essere individuato nel Comune.
Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Vedremo a breve come un quesito avanzato da ANCI Lombardia ha permesso di ampliare, potenzialmente, la categoria dei soggetti che possono ricoprire il ruolo del validatore.
Si profilano quindi tre ipotesi, di cui una fortemente sconsigliata:

  • Validazione piano economico finanziario ARERA svolta internamente all’Ente quando vi è una specifica struttura o un’unità organizzativa, distinta rispetto a quella che assolve le funzioni gestionali del servizio.
  • Validazione piano economico finanziario ARERA svolta da altra Amministrazione territoriale: non sussistendo un obbligo cogente non è automaticamente percorribile ma richiede accordi e intese.
  • In assenza di adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell’attività di validazione, l’Ente ne dà comunicazione ad ARERA nell’ambito della trasmissione del PEF. Questa è l’ipotesi fortemente sconsigliata.

L’ampliamento della platea dei soggetti candidabili come validatori anticipata deriva da un quesito avanzato da ANCI LOMBARDIA ad ARERA. ANCI Lombardia ha evidenziato come dal momento in cui, secondo l’art. 239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 l’organo di revisione degli enti locali esprime pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, di modalità di gestione dei servizi e di applicazione dei tributi locali; nel rispetto dell’art. 239 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, in detto parere è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti e, infine, dal momento in cui, ai sensi del DL 138/2011, la nomina dei revisori avviene per sorteggio all’interno di elenchi tenuti dal Ministero degli Interni, garantendo quindi la terzietà rispetto al Comune-gestore, sia possibile considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF.
ARERA ha sposato la tesi avanzata ed ha quindi reso volontariamente possibile l’identificazione del revisore nel ruolo del soggetto validatore.
È importante chiarire come, al di fuori delle casistiche trattate, nessun soggetto terzo possa ricoprire il ruolo di validatore del piano economico finanziario ARERA.

Come trasmettere

Il PEF redatto secondo il MTR e finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il 2020, sulla base dei dati di bilancio dell’anno 2018, dei dati di bilancio dell’anno 2017 (limitatamente alle componenti di conguaglio), e dei dati previsivi di costo con riferimento ai costi derivanti dall’emergenza da COVID-19 e ai costi operativi incentivanti di cui all’articolo 8 del MTR, deve essere trasmesso ad ARERA.
Abbiamo avuto modo di rilevare come i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sono gli Enti territorialmente competenti ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali per esempio il Comune.
Ai fini dell’accesso alla raccolta dati, gli Enti territorialmente competenti devono iscriversi, sull’apposito portale ARERA, all’Anagrafica Operatori e devono utilizzare le relative credenziali (login e password).
Ottenute le credenziali si deve effettuare il caricamento dei documenti già richiamati e l’inserimento delle ulteriori informazioni richieste.

Tempistiche

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/RIF, l’Ente territorialmente competente trasmette entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

di Marco Sigaudo

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