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12 Ottobre 2021

La notifica dell’avviso di accertamento IMU

Nell’articolo “Avviso di Accertamento IMU”, è stato trattato l’argomento dell’avviso di accertamento, nel quale abbiamo analizzato le caratteristiche dell’avviso di accertamento, le scadenze per l’emissione, per la notifica e per il pagamento. In questo articolo approfondiamo la disciplina della sua notifica.

Cosa si intende per avviso di accertamento?

L’avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo emesso dal Comune, finalizzato alla riscossione del credito IMU nei confronti di un contribuente. L’avviso di accertamento viene emesso per due motivazioni:

  • omesso o parziale versamento dell’imposta;
  • omessa, infedele denuncia.

A seconda della casistica in cui ci si trova vi è un’importante differenza in merito ai termini di notifica dell’avviso di accertamento.

Normativa sulla notifica dell’avviso di accertamento

La normativa che disciplina la notifica dell’avviso di accertamento pone molta importanza sui termini entro i quali l’atto viene notificato al contribuente. Detti termini, previsti a pena decadenza (con decadenza della validità dell’avviso di accertamento si intende il termine ultimo della sua efficacia) sono disciplinati dall’art. 1, comma 161, della legge n.296 del 2006 che prevede quanto segue: “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…”.

Occorre però specificare il momento esatto di inizio decorrenza dei termini, differente per le due tipologie di accertamento, ovvero:

  • i termini per la notifica dell’avviso di accertamento emesso per omesso o parziale versamento decorrono dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato. Di conseguenza, ad esempio, il mancato pagamento dell’acconto IMU del 2016 verrà accertato e notificato entro il 31 dicembre del 2021, pena decadenza;
  • i termini per la notifica dell’avviso di accertamento emesso per omessa o infedele dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (in caso di infedele) o doveva essere (in casa di omessa) presentata, che ricordiamo essere l’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. Di conseguenza, ad esempio, il comune potrà notificare fino, ma non oltre, il 31 dicembre 2026 l’avviso di accertamento relativo alla mancata o infedele dichiarazione IMU attinente al 2020, posto che questa andava presentata nel 2021.

La normativa sopra citata ha subito una variazione nel corso del 2020 a causa della pandemia COVID-19, presumibilmente valida solo per gli atti di accertamento di competenza dello scorso anno dato che, ad oggi, nessuna nuova deliberazione è avvenuta in merito.

La notifica dell’avviso di accertamento di competenza del 2020 – causa COVID-19

Per la notifica dell’avviso di accertamento di competenza del 2020, a causa COVID-19 e dello stato di emergenza in cui tutt’ora ci troviamo, il legislatore ha previsto e normato la sospensione, per un periodo di circa 3 mesi, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Di fatto la norma ha quindi sospeso la notifica dell’avviso di accertamento ma non la sua predisposizione e l’antecedente attività di controllo effettuata dall’Ente. La norma in oggetto è sancita dal D.L. del 17 marzo 2020, n.18, art.67, il quale ha previsto la sospensione dei termini dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ovvero per un lasso di tempo di 85 giorni.

La norma inoltre prevedeva, proprio in ragione della sospensione, una proroga di due anni dei termini di decadenza degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020. Questa proroga ha suscitato molto clamore in quanto gli Enti avrebbero potuto accertare e notificare un avviso tecnicamente scaduto nel 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Proprio a causa del clamore suscitato che, una volta convertito in legge il decreto, non si è più accennato alla proroga biennale ma è stata decisa una proroga di 85 giorni (coerente con il numero di giorni legiferato per la sospensione dei termini).

Di conseguenza è stata data la possibilità agli enti di notificare l’avviso di accertamento di competenza del 2015 fino, ma non oltre, al 26 marzo 2021.

Per gli atti di accertamento di competenza del 2016 la scadenza pare essere tornata quella prevista dalla legge originaria, ovvero quella del 31 dicembre del 2021.

Oltre al requisito del termine della notifica vi sono poi altri vizi che potrebbero portare alla decadenza dell’avviso di accertamento.

I vizi della notifica: nullità e inesistenza

La nullità della notifica è disciplinata dall’art. 160 c.p.c. (Codice di procedura civile), il quale dispone che “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data”.

L’inesistenza della notifica si ha quando:

  • è eseguita da un soggetto che non ne ha il potere;
  • è effettuata nei confronti di un soggetto che non abbia alcun collegamento con il destinatario;
  • è eseguita con modalità difformi da quelle previste dalla legge.

Vi sono però due articoli, artt. 156 e 157 c.p.c., che sanano la nullità e l’inesistenza della notifica in un solo caso, ovvero quando l’atto in oggetto abbia raggiunto lo scopo e quindi il destinatario effettivo ne è venuto a conoscenza entro i termini di decadenza.

Come specificato dall’art. 160 la notifica deve necessariamente essere effettuata al destinatario dell’atto o, per lo meno, a un soggetto terzo collegato al destinatario. Di seguito esaminiamo brevemente alcune situazioni particolari.

Notifica agli eredi

Iniziamo con il chiarire la definizione di erede. Il Codice civile definisce l’erede come “colui che abbia accettato (in modo espresso o tacito) la chiamata all’eredità di una persona deceduta, che si determini (c.d. delazione ereditaria) per legge o per testamento, con il conseguente subentro dell’erede – per intero o per quota – nel patrimonio del defunto, composto non solo da beni o crediti, ma anche (nei limiti della quota ereditaria) nei debiti del defunto”.

La norma che disciplina la notifica dell’avviso di accertamento agli eredi prevede che:

“gli eredi rispondano in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”, ovvero alla morte del soggetto passivo di imposta.

Di conseguenza l’Ente comunale è tenuto a notificare l’avviso di accertamento in modo impersonale e collettivo agli eredi, presso l’ultimo domicilio fiscale del deceduto. In questo modo l’avviso notificato è efficace nei confronti degli eredi che, almeno 30 giorni prima, non abbiano dato comunicazione agli uffici comunali in merito alle proprie generalità e al proprio domicilio fiscale.

Può invece succedere che, nel momento dell’emissione dell’avviso, il Comune non fosse a conoscenza del decesso dell’obbligato, di conseguenza il destinatario risulterà ancora il defunto e la notifica verrà effettuata al suo ultimo domicilio fiscale; anche in questo caso l’avviso di accertamento risulta essere efficace.

Per completezza ricordiamo come l’avviso di accertamento emesso agli eredi debba essere epurato delle sanzioni e pertanto dovrà contenere solo l’imposta di base e gli interessi legali.

Notifica a società

La notifica dell’avviso di accertamento alle società è disciplinata dall’art. 145 c.p.c., il quale stabilisce che:

“la notifica alle persone giuridiche si esegue mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta (come, per esempio, il portiere dello stabile)”.

A norma degli artt. 138, 139 e 141, la notificazione può essere anche effettuata alla persona fisica che rappresenta l’ente, a patto che nell’avviso di accertamento siano riportati i dati anagrafici della persona stessa come la residenza, domicilio e dimora abituale oltre che alla tipologia di incarico che il soggetto ricopre in azienda.

Nei casi in cui la società si trovi in liquidazione, il legislatore ha previsto che la notifica dell’avviso di accertamento venga effettuata al liquidatore che ha in gestione la pratica. Ove i liquidatori fossero due non è prevista la doppia notifica e di conseguenza il destinatario dell’avviso sarà soltanto uno dei due liquidatori.

Notifica a società estinta

La notifica dell’avviso di accertamento a società estinta è stato, se possibile, un discorso ancora più dibattuto e ostico da definire. Pare aver messo un punto fermo sulla questione la sentenza n. 6073 del 12 marzo 2013 espressa dalla Corte di Cassazione.

Occorre prima di tutto tenere a mente che l’effetto dell’estinzione della società si produrrà solo dopo cinque anni dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, pertanto, l’avviso di accertamento emesso a una società “estinta” – entro i cinque anni – sarà intestato alla stessa e notificato presso l’indirizzo dei soci o del liquidatore, in quanto è opportuno precisare che la notifica presso una società estinta è inesistente.

Al riguardo della responsabilità dei soci è necessario specificare quanto segue:

  • i soci di società di persone rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio al debito della società estinta;
  • i soci di società di capitali rispondono nei limiti del riparto del bilancio di liquidazione.

Non spetta all’Ente creditore fornire la prova che il socio abbia ricevuto denaro o beni in assegnazione, ma è il socio a dover provare la limitazione della propria responsabilità.

Come viene notificato un avviso di accertamento?

La notifica dell’avviso di accertamento può essere effettuata in diversi modi, ovvero mediante:

  • raccomandata semplice. Tale modalità prevede che l’avviso di accertamento venga recapitato tramite posta ordinaria con raccomandata semplice provvista di avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con l’apposizione della firma del destinatario sull’avviso di ricevimento. In caso di assenza del destinatario, l’agente postale depositerà l’avviso presso l’ufficio postale e lascerà presso l’abitazione del destinatario l’avviso di giacenza. Il plico rimarrà nell’ufficio postale per 30 giorni, trascorsi i quali, in casi di mancato ritiro verrà spedito al mittente e la notifica verrà comunque perfezionata (l’onere del ritiro è in capo al destinatario, il quale ha comunque ricevuto notifica di giacenza);
  • messo comunale o messi notificatori. Questi soggetti sono utilizzati soprattutto per la consegna di avvisi di cui la notifica non è andata a buon fine in quanto il soggetto era irreperibile (esempio: indirizzo errato);
  • atto giudiziario;
  • l’utilizzo della PEC. L’Ente deve rifarsi alla normativa stabilita dal CAD (codice dell’amministrazione digitale), il quale chiarisce che esso non deve redigere alcuna relata di notifica in quanto è sufficiente notificare via PEC l’atto digitalmente firmato. È ovviamente escluso l’addebito di qualsiasi importo relativo ai costi di notifica.

di Denise Di Fiore

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