La delibera 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, introduce nella definizione di rifiuti urbani anche quelli accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Tali specifiche componenti si aggiungono alla TARI o alla Tariffa corrispettiva, al fine di distribuire sulla collettività nazionale i relativi costi di gestione e oneri.
Cos’è ARERA?
ARERA, acronimo che indentifica l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i rifiuti, è un organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” avente il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’Autorità inizialmente aveva competenza di gestione limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ma è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi, tra cui la legge di bilancio 2018, con la quale è stata affidata anche la regolazione e il controllo del ciclo rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.
Le componenti perequative
Le due componenti perequative introdotte dall’Autorità, le quali avranno effettività a partire dal 1° gennaio 2024, sono: UR1,a e UR2,a e nello specifico riguardano:
- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06), con unità di misura €/utenza per anno;
- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno.
Tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all’interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione. A seguito dell’applicazione dei principi in materia di trasparenza dettati dalla deliberazione 444/2019/R/rif, le bollette devono necessariamente portare alcune informazioni minime in relazione alla natura delle componenti perequative e alla loro valorizzazione.
Nello specifico i contenuti minimi riguardano:
- importi;
- valore unitario (espresso in €/utenza per anno);
- finalità per cui sono state istituite.
Le componenti perequative sono inizialmente poste pari a:
- UR1,a: 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: 1,50 €/utenza per anno.
Questi valori per le componenti perequative non sono da considerarsi fissati in quanto l’Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento annuale, in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione nel caso della componente perequativa UR1,a,. Ragionamento simile viene attuato per la componente perequativa UR2,a, coerentemente con le necessità di conguaglio o copertura scaturite da eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
Dubbi e criticità sull’applicazione delle componenti perequative
Sebbene la delibera 386/2023/R/rif fornisca le definizioni delle componenti perequative e il loro funzionamento, rimangono abbastanza oscuri alcuni aspetti relativi alla loro corretta applicazione e alle modalità di pagamento e sanzione. Vediamo i principali quesiti.
In primo luogo, occorre capire come le componenti perequative sono messe in relazione al concetto di “utenza” che deve essere meglio specificata dall’Autorità. Essendo questa definita testualmente come
unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»
in questo caso si potrebbero avere dubbi nel caso di utenze collegate a più unità catastali quali pertinenze o ancora non risulta chiaro come applicare le componenti perequative in caso di utenze non domestiche che presentano varie categorie di appartenenza. In questi casi si prevede una doppia applicazione delle componenti perequative?
Altro problema nasce dall’imputazione su base del numero di giorni da considerare nel calcolo nel caso di cessazioni o modifiche di intestazione dell’utenza. Occorre infatti capire se si dovrà effettivamente frazionare le componenti perequative in proporzione al tempo (come avviene per il tributo o per la tariffa corrispettiva) oppure se gli importi saranno dovuti integralmente anche per utenze interessanti solo parzialmente l’anno. Questa seconda soluzione andrebbe però ad essere in contrasto con i criteri di commisurazione del prelievo.
Altro dubbio può riguardare l’applicazione di sanzioni e/o interessi su eventuali accertamenti per omesso/parziale versamento e omessa/infedele denuncia. Nuovamente ARERA non fornisce alcuna specifica si ritrova in merito alla trattazione di sanzioni; tuttavia, essendo che le componenti non si riferiscono al compunto delle entrate tariffarie potrebbe essere consono non considerarle in sede applicativa di sanzione.
In ultimo non risulta correttamente definita la modalità per il pagamento delle componenti perequative. Ci si chiede se queste avranno un determinato codice tributo da inserire nell’F24, perché a meno di ulteriori definizioni dell’Autorità, si potrebbe comunque far ricadere il versamento sul codice tributo 3944, ossia lo stesso del versamento TARI. Non sembra inoltre che le componenti perequative siano da assoggettare all’addizionale TEFA in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, come vedremo a breve.
La gestione delle componenti perequative
Vengono istituiti presso il CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) due conti: Conto UR1 e Conto UR2, alimentati dall’entrata generata dall’applicazione delle componenti perequative. Annualmente, a decorrere dal 2025, CSEA fornirà all’Autorità un dettagliato report dei due conti generati, fornendo input per eventuali modifiche o aggiornamenti delle due componenti perequative, ma sarà l’Autorità stessa ad eventualmente attivare l’aggiornamento modificandone i valori sulla base delle necessità rilevate dalla gestione dei due conti stessi.
Il gestore potrà quindi comunicare, entro e non oltre il 31 ottobre dell’annualità in corso “a”, la copertura della componente CSM,a, la quale ricomprende esclusivamente i costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Tali costi dovranno essere opportunamente calcolati dal gestore, applicando (similmente come visto per la valorizzazione dei costi efficienti nel Piano Economico Finanziario) dei driver di ripartizione in qualsiasi momento verificabili e tenendo conto delle quantità conferite. Resta in capo all’Ente Territorialmente Competente il compito di verificare che tali costi non vengano duplicati perché eventualmente già considerati nel Piano Economico Finanziario.
Conclusioni
La delibera 386/2023/R/rif, sebbene imbastisca un ulteriore strumento di controllo a copertura di costi che prima non erano ben definiti portando ad una non corretta interpretazione e di conseguenza valorizzazione degli stessi nel loro meccanismo di rilevazione ed imputazione, risulta ben lontana dall’essere l’atto definitivo con il quale tali componenti perequative verranno normate. Nello specifico, i troppi dubbi ancora irrisolti non permettono ad ora la corretta applicazione e gestione della procedura, rischiando di minare la tempistica stessa per la loro iniziale applicazione a partire dal 2024.