Con la sentenza n. 5444/2019, il Consiglio di Stato ha detto la sua riguardo la possibilità da parte di un Comune di costituire un’azienda speciale per sostituire una controllata fallita. Questo si verifica dal momento che nell’articolo 14, comma 6, del Testo unico delle società partecipate viene segnalata l’impossibilità per un ente pubblico di affidare direttamente a un proprio organismo in house l’esercizio svolto in precedenza da una controllata fallita.
Secondo il Consiglio di Stato infatti l’ente può decidere di gestire il servizio pubblico secondo nuove modalità e nel caso specifico attraverso il modello di gestione dell’azienda speciale. In questo caso non si verifica alcuna violazione della norma riportata nel Tusp. Dunque attraverso questa sentenza si può rivalutare il ruolo delle aziende speciali quale strumento di gestione di servizi di pubblico interesse: intanto perché permette di ovviare ai vincoli imposti dalla normativa vigente e poi per la razionalizzazione.
È anche vero, d’altro canto, che ricorrere alle aziende speciali riduce l’incisività delle disposizioni presenti nel Tusp.
Fonte: Stefano Pozzoli, Servizi pubblici, le aziende speciali tornano in campo sugli affidamenti diretti, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 19 settembre 2019.