Domanda:
ai sensi dell’articolo 78 del Dl 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d’impresa.
Risposta:
La questione deve essere risolta nel senso che, per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione della prima e della seconda rata dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU.
A tale conclusione si perviene dalla lettura della nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 è stato specificato che “Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”.