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19 Gennaio 2021

Agevolazioni IMU. Il MEF pubblica le FAQ – Validità dei pagamenti IMU eseguiti prima del 16 dicembre

Richiesta: l’entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 125 del 2020, che ha interessato IMU a ridosso della scadenza del termine per il versamento fissato al 16 dicembre 2020, è suscettibile di comportare notevoli disagi per contribuenti e intermediari. Infatti, già a partire dallo scorso 17 novembre, i CAF e i professionisti hanno inviato o consegnato ai propri utenti i modelli di pagamento per il saldo IMU 2020, tenendo conto delle delibere pubblicate dal MEF entro il 16 novembre, sulla base dei termini di approvazione e di pubblicazione fissati dall’art. 13, comma 15- ter, del D. L. n. 201 2011 e in vigore al momento di detta predisposizione. È stato altresì evidenziato che molti contribuenti hanno già provveduto al pagamento dell’imposta per evitare code e assembramenti in banca o posta, anche a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologia da COVID 19, per cui nel caso si dovessero rielaborare i calcoli a ridosso della scadenza, questa probabilità sarebbe inevitabile con evidenti ed ingiustificate conseguenze a danno dei contribuenti.

È stato quindi chiesto un celere intervento diretto che possano considerarsi regolarmente eseguiti i pagamenti eseguiti entro il termine del 16 dicembre sulla base di quanto prevedevano i commi 762 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prima dell’ultima proroga.

Risposta: occorre premettere che la legge n. 159 del 2020 di conversione del D. L. n. 125 del 2020 – che ha recato le novità in tema di IMU rappresentate nel quesito – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale solo in data 3 dicembre 2020. Di conseguenza, durante il periodo in cui intermediari e contribuenti erano maggiormente impegnati per la predisposizione dei modelli di versamento e per il versamento stesso, vigevano ancora i termini (31 ottobre 2020 e 16 novembre 2020) fissati dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, prima delle modifiche recate dal citato comma 1- quienquies che ha spostato tali date, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 per l’invio telematico degli atti e al 31 gennaio 2021 per la pubblicazione degli stessi nel sito www.finanze.gov.it.

In ragione di tale peculiare circostanza, che non può essere sicuramente trascurata, si ritiene che non si deve necessariamente riprogrammare tutta l’attività di emissione dei modelli di versamento già predisposti nel rispetto delle date di cui al citato art. 107, poiché le nuove disposizioni, al momento in cui gli stessi sono stati predisposti, non erano ancora in vigore. Diversamente, ci sarebbe un grave e inutile dispendio di risorse nel caso in cui si pretendesse la rielaborazione dei modelli in questione.

E neppure si può ragionevolmente pretendere che i contribuenti siano costretti, in questo brevissimo lasso di tempo, a doversi nuovamente recare non solo dagli intermediari ma anche in banco o posta, con il rischio di creare assembramenti, che, invece, devono essere evitati proprio nell’attuale contesto epidemiologico.

Del resto, tale conclusione è supportata anche dal punto di vista giuridico, poiché la disposizione di cui al comma 4-sexies dell’art. 1, del D.L. 125 del 2020 stabilisce che “Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Tale disposizione, facendo generico riferimento agli atti pubblicati senza l’indicazione di una precisa data per la pubblicazione degli stessi, ha lo scopo di contemperare i diversi interessi in gioco, vale a dire da un lato l’esigenza di assicurare comunque ai comuni il gettito del tributo alla scadenza prefissata del 16 dicembre 2020, dall’altro quella di salvaguardare l’attività già svolta dagli intermediari e dai contribuenti, senza inutili e defatiganti oneri ulteriori a carico degli stessi.

A maggior fondamento di tale assunto, militano anche i precetti enunciati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il quale all’art. 3 comma 2, prevede che “In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Il rispetto di tali principi trova conferma nel fatto che è stata prevista l’eventuale rata di conguaglio da versare entro il 28 febbraio 2021, come stabilito dal comma 4- septies dell’art. 1 del D. L. n. 125 del 2020.

Detta disposizione, infatti, interviene in un momento successivo e cioè quando, scaduto il termine del 16 dicembre 2020, viene pubblicata nel sito un’altra delibera in forza del comma 4-quinquies e quindi il contribuente deve versare l’eventuale differenza entro il 28 febbraio 2021 oppure azionare il procedimento relativo al rimborso. Tale ipotesi ricorre anche quando il modello di versamento è stato predisposto tenendo conto della scadenza del 16 novembre scorso ed è intervenuta una nuova delibera (ad esempio quella di riequilibrio di bilancio la cui approvazione poteva avvenire entro il termine del 30 novembre 2020).

In questo contesto, si deve concludere che in ogni caso non sono dovuti sanzioni e interessi, come esplicitamente previsto dal comma 4-septies sopra menzionato.

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