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Finanziario
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20 Maggio 2021

L’anticipazione di liquidità e la Corte Costituzionale – prima parte


Il Fondo Anticipazione Liquidità, e la sua gestione contabile insieme alla pianificazione del suo rientro, ritornano al centro dell’attenzione dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 80, che rimette in gioco il tutto.
Un percorso iniziato nell’oramai lontano 2013 torna ora a rimescolare gli equilibri sui quali molti enti hanno basato la propria situazione di non deficitarietà.
In un contesto che vede agire la Ragioneria Generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale assistiamo a un intreccio di norme che spesso mischiano il principio di cassa con quello della competenza, il rientro dell’indebitamento con l’improprio finanziamento, la programmazione con la violazione dei principi costituzionali.
Partendo quindi “dal passato” analizziamo il percorso che ci ha portato oggi ad attendere gli esiti del nuovo confronto apertosi sull’anticipazione di liquidità e la sua gestione.

Il DL 35/2013, cosa prevedeva?

L’art. 1° del DL 35/2013 definiva la procedura per il pagamento dei debiti degli Enti Locali, nello specifico di Comuni e di Province. Essa riguardava esclusivamente i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 Dicembre 2012.
Gli Enti Locali che non avevano la liquidità necessaria per effettuare i pagamenti potevano accedere per l’esercizio 2013 a maggiori anticipazioni di tesoreria, dette anticipazioni aumentavano da tre dodicesimi a cinque dodicesimi, oppure, per l’esercizio 2013 e l’esercizio 2014, al “Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, fondo che si concretizzava in una anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, da restituire con un piano di ammortamento della durata massima di 30 anni.

Quale era lo scopo dell’anticipazione di liquidità?

L’anticipazione di liquidità non aveva lo scopo di finanziare spese, ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate.
Le risorse da anticipazione, quindi, non potevano essere contabilizzate come le risorse provenienti da indebitamento e, risultando da un’operazione di per sé neutra, non incidevano in alcun modo sul saldo di amministrazione o sul patto di stabilità; ricordiamoci infatti che stiamo parlando di un periodo storico in cui la presenza del patto di stabilità era molto importante.
Scopo dell’anticipazione di liquidità era quindi quello di fornire uno strumento agli Enti per sopperire a momentanee tensioni di cassa.

Come si contabilizzava l’anticipazione di liquidità?

Con il contratto di anticipazione di liquidità gli enti adeguano i propri bilanci di previsione ai nuovi stanziamenti seguendo, ai fini della contabilizzazione, quanto indicato dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria previsto dall’allegato 4/2 al DLgs 118/2011.
L’anticipazione di liquidità andava allocata al Titolo 6 delle Entrate, Accensioni di prestiti, Accensione di prestiti a breve termine, Anticipazioni, Anticipazioni a titolo oneroso (codifica 6.02.02.01); nella parte spesa va allocata al Titolo IV, Spese per rimborso di prestiti, più precisamente, Rimborso prestiti a breve termine, Chiusura anticipazioni, Chiusura anticipazioni a titolo oneroso (codifica 4.02.02.01).
Gli interessi passivi, andavano inseriti al titolo 1 delle Spese correnti nella Missione “50”.
L’articolo 2, comma 6, del DL 78/2015, ha contribuito ad innestare il clima di contrapposizione tra i diversi Enti a cui stiamo assistendo, esso ha infatti dato la facoltà, agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Il DL 78/2015 e il FCDE

Con il comma 6, articolo 2, del DL 78/2015, fu introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali; riportiamone il contenuto:
“gli Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul ‘Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili’ di cui all’art. 1 del DL. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ nel risultato di amministrazione”.
In estrema sintesi, si permetteva di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati, formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l’incidenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ovvero FCDE.

La legge 205/2017

L’art. 1, comma 814, della Legge n. 205/2017 torna sull’anticipazione di liquidità e la sua gestione stabilendo che:
“l’art. 2, comma 6, del DL. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, si interpreta nel senso che la facoltà degli Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all’art. 1 del DL. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’Allegato 5/2 annesso al DLgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, dello stesso DLgs. n. 118/2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli Enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell’art. 3, comma 8, del medesimo DLgs. n. 118/2011, il quale prevede che l’operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo”.
Viene quindi lasciata massima libertà all’ente in merito alla disponibilità delle risorse.

La sentenza 4/2020 Corte Costituzionale

La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 6, del DL 78/2015 sull’utilizzo del fondo anticipazioni liquidità ai fini del finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Nel momento in cui ne parliamo evidenziamo i principali passaggi che hanno interessato la sentenza, sentenza emessa in seguito a intervento della Corte dei Conti verso il Comune di Napoli.
La Corte supporta i rilievi effettuati, avallandoli, in riferimento agli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 6, della Costituzione, affermando che:
“entrambe le disposizioni censurate consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione dell’Ente Locale che le applica, attraverso meccanismi tecnici che convergono nell’elusione dei precetti costituzionali precedentemente richiamati”.
Per quanto riguarda l’art. 119, comma 6, della Costituzione, la Corte ritiene che:
“…. le anticipazioni di liquidità costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e – in quanto tali – sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l’Ente territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento. La loro eccezionalità dipende essenzialmente dal fatto:

  • di essere inscindibilmente collegate a una sofferenza della cassa;
  • di essere frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell’Unione Europea;
  • di essere un rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita”.

La Corte Costituzionale procede con l’analisi andando a spiegare come l’anticipazione di liquidità, così come gestita dall’Ente, vada a influenzare gli equilibri strutturali del bilancio:
“…. è sufficiente considerare che il mancato accantonamento delle risorse, quantificato secondo l’ordinario criterio di computo del ‘Fcde’, consente al Comune di Napoli di impiegare un surplus di spesa, pari al mancato accantonamento, coprendolo con risorse ‘nominali’ (ma non reali, perché il meccanismo contabile indebitamente autorizzato dalle norme censurate finisce per ridurre o azzerare il cosiddetto ‘Fcde’ attraverso la sua sostituzione parziale o totale con l’anticipazione di liquidità), in tal modo incrementando di fatto – senza che ciò appaia dalle scritture ufficiali – il disavanzo di amministrazione già maturato negli esercizi precedenti”.

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