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14 Gennaio 2022

Assunzioni PNRR nei comuni, novità

PNRR e assunzioni nei comuni

PNRR e assunzioni, vediamo come.

Abbiamo trattato in un recente articolo l’interessante opportunità che apre ai Comuni la possibilità di effettuare assunzioni, a tempo determinato, in deroga.

Alla luce dell’articolo del Ministero della Pubblica Amministrazione, e del recente documento ANCI, vediamo qual è la linea interpretativa e attuativa che caratterizza il momento.

PNRR e assunzioni, norma di riferimento

Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), recentemente  convertito in legge dalla L. n. 233/2021 ha concretizzato la possibilità, per i Comuni, di rinforzare i propri organici in funzione dell’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sono infatti previste misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, le famose assunzioni dei professionisti nei Comuni.

Un altro spunto estremamente interessante è la possibilità, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di assumere usufruendo anche di un contributo.

PNRR  e assunzioni, art. 31-bis comma 1

Come abbiano detto viene prevista la possibilità per i Comuni di assumere con il PNRR.

Detta procedura ha delle caratteristiche, tra cui:

  • si parla di contratto a tempo determinato;
  • si opera in deroga ai vincoli esistenti in materia di assunzioni di personale;
  • il personale scelto deve essere dotato di specifiche professionalità.

Pur parlando di un tempo determinato è utile rilevare come il contratto possa durare anche più di 36 mesi, l’importante è che non superi il termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, ci sono due punti estremamente importanti e utili:

  • la spesa di queste nuove assunzioni PNRR nei Comuni è neutra rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato;
  • viene individuato un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo.

Nel richiamare la norma citiamo per importanza:

  1. le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all’articolo 9, comma 28, del L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro  flessibile nell’anno 2009), e all’articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
  2. la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine, non rileva ai fini della determinazione dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell’art. 33 del L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
  3. infine, le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 557-quater, della n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Con riferimento agli aggregati “spesa di personale” di cui alle lettere b) e c), la norma specifica inoltre che le deroghe richiamate operano anche nel caso di applicazione del regime di “scavalco condiviso” previsto dalle vigenti disposizioni i contrattuali (articolo 14 CCNL 22/1/2004).

PNRR e assunzioni, capacità di spesa

Le opportunità offerte dalla norma inerente al PNRR e alle assunzioni nei Comuni sono quindi molte, è opportuno definire meglio quale sia il range di spesa su cui l’ente si può muovere.

Anche qui il dettato normativo è piuttosto chiaro nell’identificare la procedura di calcolo:

“Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti  approvati,  considerate  al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell’ultimo  bilancio  di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella Tabella 1 annessa al decreto, che si riporta di seguito.”

Per comodità riportiamo anche la tabella con i valori percentuali di riferimento:

Fascia demografica Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre 0,25
250.000-1.499.999 abitanti 0,3
60.000-249.999 abitanti 0,5
10.000-59.999 abitanti 1
5.000-9.999 abitanti 1,6
3.000-4.999 abitanti 1,8
2.000-2.999 abitanti 2,4
1.000-1.999 abitanti 2,9
Meno di 1.000 abitanti 3,5

PNRR e assunzioni, ulteriori particolarità

Allo stato attuale della norma inerente al PNRR e alle assunzioni nei Comuni ci sono altri punti che meritano attenzione, ovvero:

  • per la selezione del personale si può fare ricorso alle procedure previste dall’art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, andando quindi ad utilizzare selezioni uniche effettuate tra più enti locali convenzionati per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli stessi;
  • le assunzioni legate al PNRR a ora devono essere oggetto di asseverazione da parte dell’organo di revisione;
  • il comune opera, in questo caso, in deroga al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016. (comma 4);
  • anche i Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto, previa verifica della COSFEL , possono procedere con queste assunzioni straordinarie;
  • è data la possibilità di valorizzare l’esperienza maturata dal personale impiegato a tempo determinato per l’attuazione del PNRR attraverso la previsione di quote di  riserva  pari al 40% destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi, nei bandi di concorso a tempo indeterminato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021.

PNRR e assunzioni, contributi ai piccoli Comuni

Viene  istituito  un  Fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell’interno  al  fine  del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  per le  richiamate  assunzioni a  tempo determinato, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse saranno ripartite tra i Comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

Per poter richiedere il contributo legato al PNRR e relative assunzioni i Comuni interessati devono inviare apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 31 gennaio 2022).

In caso di ottenimento del contributo, e di mancato utilizzo, lo stesso dovrà essere riversato allo Stato.

Concludendo, come specificato nell’articolo del Ministero per la Pubblica Amministrazione, il termine per presentare le richieste di accesso al fondo, collegato al PNRR e relative assunzioni, verrà comunicato non appena sarà disponibile il sistema di ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni interessati; il 31 gennaio è quindi al momento un termine ordinatorio e non perentorio.

di Francesco Cardiello e Marco Sigaudo

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