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13 Luglio 2020

Atti e avvisi di accertamento tributari in via telematica

Il Decreto Semplificazioni – con una disposizione che spinge alla diffusione dell’amministrazione digitale – prevede che gli atti e gli avvisi di accertamento potranno essere notificati tramite uno strumento telematico.

Dunque si tratta dell’introduzione di una piattaforma digitale per le notifiche, già prevista dal comma 402 della Legge di Bilancio 2020, che potrà essere utilizzata anche da agenti della riscossione, da società private iscritte all’albo ministeriale e da società in house e miste.

La disposizione indica che per la notificazione tributaria di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni pubbliche possono mettere a disposizione telematicamente sulla piattaforma i relativi documenti informatici.

Nella pratica funziona che il gestore della piattaforma invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, comunicando allo stesso l’esistenza e l’Identificativo Univoco della Notificazione (IUN) e le modalità di accesso alla piattaforma e di reperimento del documento di interesse. Per tutti i soggetti non aventi domicilio digitale, il gestore notifica l’avviso di avvenuta ricezione tramite formato cartaceo a mezzo posta con le modalità previste per la notifica degli atti giudiziari.

Inoltre viene disciplinato che per l’amministrazione vale la data in cui il documento è reso disponibile sulla piattaforma, per il destinatario dell’avviso si perfeziona il settimo giorno successivo alla consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in via telematica. Se l’avviso viene consegnato dopo le ore 21, il termine si computa a decorrere dal giorno successivo.
Per i cittadini a cui l’avviso viene notificato via posta la notifica si perfeziona dal decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.

Le spese di notifica sono a carico del destinatario, che andranno rimborsate all’amministrazione, al fornitore del servizio postale universale e al gestore della piattaforma, in base ai criteri di riparto previsti dal Decreto.

La piattaforma non viene utilizzata per la notifica degli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario, né per gli atti dell’espropriazione forzata (Dpr 602/73), ad eccezione dell’avviso di intimazione (articolo 50) e del preavviso di iscrizione ipotecaria (articolo 77).

Fonte: Giuseppe Debenedetto, Riscossione, per le notifiche piattaforma online su base volontaria, Il sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 13 luglio 2020.

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