Con decreto del ministero dell’Interno è stato spostato al 30 luglio il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi e, a seguito di tale proroga, numerosi Enti si trovano ora a dover procedere all’approvazione del bilancio di previsione tenendo conto delle reimputazioni realizzate attraverso la relativa variazione di bilancio compiuta sull’esercizio provvisorio.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 7 del DLgs 118/2011, le operazioni di riaccertamento straordinario hanno come conseguenza la variazione del bilancio di previsione; tale operazione deve essere effettuata (mediante registrazione nelle scritture contabili delle reimputazioni di entrate e spese) anche nel caso in cui l’Ente si trovi in situazione di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio.
Quest’ultima situazione è proprio quella in cui versano molti Enti a seguito della suddetta proroga e, pertanto, essi dovranno approvare il bilancio di previsione tenendo conto della variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione. Infatti, come enunciato al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/2, l’adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento interessa:
- Gli stanziamenti di competenza
- Gli stanziamenti di cassa
- I residui iniziali.
Fonte: Quotidiano Enti Locali