Quando si parla di Fondo di Solidarietà Comunale le variabili da prendere in considerazione sono molteplici.
Innanzitutto, è opportuno rilevare come la sua determinazione e ripartizione sia sempre più connessa ai fabbisogni standard.
Il comma 449 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede infatti un incremento del peso della quota del fondo ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; assistiamo quindi a un progressivo abbandonato del criterio della spesa storica.
In funzione di quanto detto detta nuova ripartizione rispecchia le seguenti percentuali:
- 40% per l’anno 2017;
- 45% per l’anno 2018;
- 45% per l’anno 2019;
- a decorrere dall’anno 2020 la predetta quota è incrementa del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2030;
Pertanto, per il triennio 2021/2023, la quota destinata alla perequazione sarà pari al:
- 55% per l’anno 2021;
- 60% per l’anno 2022;
- 65% per l’anno 2023.
Per effettuare una stima di quanto sarà l’assegnazione per l’esercizio 2021, nell’attesa dell’aggiornamento dei dati, è possibile utilizzare il prospetto del FSC 2020 presente sul sito web ministeriale della finanza locale è servirsi dei i seguenti dati utili per calcolare il FSC 2021:
- rigo B8: quota perequazione risorse (calcolata, per l’anno 2020, nella misura del 50% del FSC);
- rigo B1: quota risorse storiche.
In fase di programmazione è altresì importante, al fine di dare la maggiore veridicità possibile ai dati stimati, prendere anche in considerazione gli incrementi del Fondo programmati.
Nel rispetto dei commi 848 e 849 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 la dotazione del FSC risulta infatti incrementata nel seguente modo:
- 100 milioni di euro nel 2020;
- 200 milioni di euro nel 2021;
- 300 milioni di euro nel 2022;
- 330 milioni di euro nel 2023;
- 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
Per il 2020, l’incremento è riportato al rigo E1 del prospetto del FSC 2020 e può essere utilizzato per calcolare, in proporzione, le quote individuali da iscrivere nel bilancio di previsione 2021/2023.
Vi sono poi due situazioni particolari che potrebbero caratterizzare il soggetto interessato all’assegnazione e per le quali sono previste delle elargizioni aggiuntive:
- Comuni fino a 5.000 abitanti con fondo negativo: l’art. 57, comma 1-bis del L. n. 124 del 26/10/2019 prevede, a partire dal 2020, la destinazione di una quota parte del FSC.
- Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti: il comma 551 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, che il FSC è incrementato di 2 milioni di euro annui. Attenzione quindi a non prendere in considerazione dette risorse per l’esercizio 2023.