Riprendendo quanto riportato nel principio contabile 4/4 Arconet leggiamo che:
“Il Bilancio consolidato (degli enti locali) è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “Gruppo Amministrazione Pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività “.
Dalla prima definizione traiamo quindi delle importanti informazioni, tra cui:
Il bilancio consolidato del Gruppo di un’Amministrazione Pubblica è: obbligatorio per le amministrazioni pubbliche (regioni, comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane o isolane) con le seguenti eccezioni:
Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica.
La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
Nel Gruppo Amministrazione Pubblica sono compresi:
Negli ultimi anni si è rafforzato il riferimento a una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, andando quindi a prendere in considerazione anche quei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta o una nozione di partecipazione.
Nel momento in cui l’ente l’esercizio di un’influenza dominante, in virtù di contratti o clausole statutarie, la struttura sottostante è considerata controllata.
Oramai attestato è il principio per cui risulta assolutamente irrilevante la forma giuridica e la natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
Nel passaggio da G.A.P. a consolidamento è opportuno richiamare la possibilità che si possa non procedere al consolidamento quando si verifica la situazione di irrilevanza o quando si è nell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, questa ultima ipotesi risulta estremamente limitata e riguarda eventi di natura ambientale straordinari.
L’irrilevanza non vale in presenza di enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, di società in house e di enti partecipati titolari di affidamento diretto, anche non effettuato direttamente dall’ente locale, da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato degli enti locali, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi, uno di questi riguarda il Gruppo Amministrazione Pubblica:
Detto elenco costituisce parte integrante della delibera di Giunta che l’Ente deve adottare in merito alla definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica.
Termine, non perentorio, per l’individuazione del G.A.P. è il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di approvazione.
Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato degli enti locali dell’esercizio 2021 è il 30 settembre 2022; ricordiamo come detta data interessi i comuni aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti e gli altri che abbiano volontariamente scelto di redigere il documento pur non essendone obbligati.
embed {"providerNameSlug":"youtube","responsive":true} / embed {"providerNameSlug":"youtube","responsive":true} /Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.