Nel rispondere a dei quesiti posti dal Commissario Straordinario del Comune di Avellino la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con Parere 62/2019 del 20 marzo 2019, ha chiarito quale sia il trattamento da seguire nella redazione del bilancio di previsione qualora emerga una situazione di disavanzo e/o debiti fuori bilancio prima dell’approvazione del rendiconto.
Nel rispetto dei principi introdotti dal nuovo sistema contabile il risultato di amministrazione, accertato o presunto, deve esprimere in modo unitario, chiaro e veritiero lo stato degli equilibri dell’ente.
Nel richiamo di quanto sopra si rileva quindi, per conseguenza logica, come il risultato di amministrazione presunto, che anche secondo la Corte costituzionale, sent. n. 70/2012, costituisce il riferimento del bilancio di previsione, non può non tenere conto dei fatti di gestione al 31.12, noti all’ente, anche se tali fatti di gestione non sono stati ancora formalmente “accertati” con la rendicontazione dell’anno corrispondente.
Praticamente si dovrà quindi operare con il rilievo dei debiti fuori bilancio operando in incremento sul relativo fondo rischi, in modo da fare leva sul risultato di amministrazione favorendone una determinazione veritiera che consenta il reperimento delle risorse nel bilancio dell’anno successivo e l’attuazione delle eventuali manovre necessarie per ripianare l’eventuale disavanzo.