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3 Settembre 2019

Bilancio di previsione: Novità sui principi generali – Competenza finanziaria schematizzata

Stante la complessità dell’articolo procediamo con l’analisi specifica di quanto riportato al punto 16 del principio contabile generico in riferimento al possibile finanziamento delle spese di investimento riferite alle annualità successive alla prima:

a) Saldo positivo di parte corrente.

Se si analizzano esercizi considerati nel bilancio di previsione sarà possibile applicare il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente (es. anno 2020) risultante dal prospetto degli equilibri allegati al bilancio di previsione.

Questa somma dovrà essere minore o uguale al minor valore tra:

  • Media dei saldi di parte corrente in termini di competenza.
  • Media dei saldi di parte corrente in termini di cassa.

Le medie di cui sopra dovranno essere derivate dagli ultimi tre rendiconti registrati, condizione d’obbligo è che abbiano chiuso tutti e tre con segno positivo.

All’importo individuato al fine di funzionare come numero di riferimento per la quota di saldo di parte corrente destinabile alla copertura delle spese di investimento dovrà essere sottratto:

  • L’avanzo di amministrazione utilizzato (es. anno 2019).
  • Fondo di cassa (es. 31/12/2019).
  • Entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio (es. 31/12/2019).
  • Entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio (es. 31/12/2019)
  • Entrate non ricorrenti che hanno dato copertura a impegni o pagamenti.

Se analizziamo esercizi non presi in considerazione nel bilancio di previsione, ma che hanno comunque un limite temporale che non eccede i 5 esercizi successivi al primo, vediamo come cambino i riferimenti.

Non si parla più di saldo positivo di equilibrio di parte corrente, ma di un importo pari al 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

b) Saldo positivo di parte corrente per le Autonomie speciali

Se analizziamo esercizi considerati nel bilancio di previsione allora possiamo applicare il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente (es. anno 2020) risultante dal prospetto degli equilibri allegati al bilancio di previsione.

Questa somma dovrà essere minore o uguale alla:

  • Media dei saldi di parte corrente in termini di competenza.

La media di cui sopra dovrà essere derivata dagli ultimi tre rendiconti registrati, condizione d’obbligo è che abbiano chiuso tutti e tre con segno positivo.

All’importo individuato al fine di funzionare come numero di riferimento per la quota di saldo di parte corrente destinabile alla copertura delle spese di investimento dovrò sottrarre:

  • L’avanzo di amministrazione utilizzato (es. anno 2019).
  • Entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio (es. 31/12/2019).
  • Entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio (es. 31/12/2019)
  • Entrate straordinarie che hanno dato copertura a impegni.

Se analizziamo esercizi non presi in considerazione nel bilancio di previsione, ma che hanno comunque un limite temporale che non eccede i 10 esercizi successivi al primo, vediamo come sarà possibile applicare il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente (es. anno 2020) risultante dal prospetto degli equilibri allegati al bilancio di previsione.

Questa somma dovrà essere minore o uguale al minor valore tra:

  • Media dei saldi di parte corrente in termini di competenza.
  • Media dei saldi di parte corrente in termini di cassa.

Le medie di cui sopra dovranno essere derivate dagli ultimi tre rendiconti registrati, condizione d’obbligo è che abbiano chiuso tutti e tre con segno positivo.

All’importo individuato al fine di funzionare come numero di riferimento per la quota di saldo di parte corrente destinabile alla copertura delle spese di investimento dovrò sottrarre:

  • L’avanzo di amministrazione utilizzato (es. anno 2019).
  • Fondo di cassa (es. 31/12/2019).
  • Entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio (es. 31/12/2019).
  • Entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio (es. 31/12/2019)
  • Entrate straordinarie che hanno dato copertura a impegni o pagamenti.

c) Il 50 % delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE.

d) Riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

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