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2 Settembre 2019

Bilancio di previsione: Novità sui principi generali – Competenza finanziaria

Iniziamo dall’analisi di quanto riportato all’interno della pagina 10 del resoconto della riunione della commissione Arconet del 19 giugno 2019; l’articolo 1 dello schema di Decreto, che è stato poi pubblicato il 1° agosto, riporta:

“1. Al Principio della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1, paragrafo n. 16, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa,” ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti “delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio”;

b) le parole “poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate e alle” sono soppresse;

c) le parole “se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e delle entrate straordinarie,” sono sostituite dalle seguenti “se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio e delle entrate straordinarie”.

Essendo quindi un intervento di integrazione/rettifica è necessario andare a prendere l’allegato 1 al D.Lgs.118/11, principi generali o postulati, al fine di chiarire che cosa sia cambiato.

In aggiunta a quanto già precedentemente introdotto con il DM 1° marzo 2019 è possibile rilevare come le novità richiamate interessino l’azione di copertura di spese di investimento imputate negli esercizi, considerati nel bilancio e non, successivi al primo.

Riportando quindi quanto previsto dal principio generale, punto 16 rileviamo che:

“Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall’esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi  di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all’esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell’Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all’esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell’Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell’eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati”.

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