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13 Gennaio 2022

Bilancio enti locali 2022-2024, fondi, varie e conferme

Prosegue il lavoro di analisi delle principali novità che interessano il bilancio degli enti locali 2022-2024, il testo si sviluppa riprendendo preziosi concetti elaborati da ANCI.

FONDI

Fondo perdite partecipate

Nel 2022 non sarà più possibile beneficiare di quanto stabilito dal comma 6-bis dell’art. 10 del D.L. n. 77/2021, si dovrà quindi agire sul bilancio 2022-2024 valutando l’appostamento di detta somma.

Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)

L’art. 9, comma 2 del recente D.L. n. 152/2021 prevede, ai fini della tempestiva attuazione del PNRR: l’obbligo di stanziare in bilancio il FGDC, con delibera di Giunta da adottare entro il 28 febbraio dell’esercizio, ricorrendone i presupposti riferiti all’esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio; che, anche per gli esercizi 2022 e 2023 (come per il 2021), le Amministrazioni Pubbliche possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), entro il 31 gennaio, della comunicazione relativa all’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio, relativa ai due esercizi precedenti, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Il piano dei conti integrato (allegato n. 6/1 al D.Lgs. n. 118/2011), a partire dal 2022, prevede l’inserimento dei seguenti nuovi codici:

  • U.1.10.01.06.000 – Fondo di garanzia debiti commerciali;
  • U.1.10.01.06.001 – Fondo di garanzia debiti commerciali.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Con riferimento al FCDE da stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024, gli enti potranno avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 30-bis, comma 1 del D.L. n. 41/2021, che stabilisce che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono quantificare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

VARIE

Facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 1, commi 992-994)

Gli enti locali che hanno proceduto all’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, non si è concluso l’iter di approvazione di (art. 243-quater, co. 3, o art. 243-quater, co.5), possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data (quindi entro il 30 gennaio 2022), la facoltà di rimodulazione del Piano stesso. La relativa comunicazione è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (Cosfel, art. 155 TUEL). Nel caso in cui l’ente locale abbia già impugnato la delibera di diniego del Piano, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei Conti. Entro i successivi 120 giorni dalla suddetta comunicazione gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della durata.

Anticipazione di tesoreria

È ancora ampliata la capacità di ricorso all’anticipazione, anche per il bilancio 2022-2024, in riferimento all’esercizio 2022, non ragioneremo infatti sui 3/12.
Il limite massimo concedibile dell’anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, per gli anni dal 2020 al 2022, ai sensi del comma 555 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002, è pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Tasso di inflazione programmata

Il tasso di inflazione programmata per l’anno 2022 è stato definito nella misura dell’ 1,5%

Ritardo approvazione o trasmissione bilancio alla BDAP

L’art. 3-ter, comma 1 del D.L. n. 80/2021 stabilisce che gli enti possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Si supera quindi il blocco alle assunzioni che accompagnava il mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 30 gg. dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali.

Proroga scadenza bilancio

La Conferenza Stato Città, che ha trovato l’intesa sul rinvio della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022.

Conferme per il Bilancio di Previsione 2022-2024

  • Allegati obbligatori ai sensi dell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
    • il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
    • il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
    • il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
    • il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
    • il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
    • il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
    • la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del D. Lgs.118/2011.
  • Allegati obbligatori ai sensi dell’art.172 del D.lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
    • l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
    • la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
    • le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
    • la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
    • equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
    • il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;
  • documenti aggiuntivi:
    • il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del D. Lgs.267/2000 dalla Giunta;
      • (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
      • (se non contenuta nel DUP) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001) approvata con specifico atto secondo le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA” emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.;
    • la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
    • la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
      • (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);
      • (se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture di acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs. n.50/2016;
    • il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D.L. n.112/2008;
    • il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
    • il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
    • i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
    • la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
    • l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all’art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
    • l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti.
  • Verificare lo stato di dissesto.
  • Verificare eventuali richieste da parte dell’ente di anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.
  • Analizzare il risultato di amministrazione (o presunto), sua costituzione analitica e eventuale valutazione del piano di rientro in nota integrativa in caso di disavanzo.
  • Se si applica avanzo verificare la compilazione degli allegati A1, A2 e A3.
  • Verificare tracciamento FPV.
  • Utilizzo proventi alienazioni:
    • Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
      • dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
      • in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall’allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
      • siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
    • L’utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall’art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell’atto di vendita. Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell’art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l’estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento.
  • Rinegoziazione mutui:
    • Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l’’articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:
      • operazioni di rinegoziazione di mutui;
      • dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
    • Ai sensi dell’articolo 52, comma 1- ter del Dl 73/21 (convertito nella Legge 106/21) gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio 2022 come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.
  • Verifica entrate e spese a carattere non ripetitivo:
    • L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che, sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
      • donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
      • condoni;
      • gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
      • entrate per eventi calamitosi;
      • alienazione di immobilizzazioni;
      • accensioni di prestiti;
      • contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
    • Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
      • consultazioni elettorali o referendarie locali,
      • ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
      • eventi calamitosi,
      • sentenze esecutive ed atti equiparati,
      • investimenti diretti,
      • contributi agli investimenti.
    • Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. E’ opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).
  • Verifica nota integrativa:
    • La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta/non riporta le informazioni previste dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:
      • i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
      • l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
      • l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
      • l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
      • nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
      • l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
      • gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
      • l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
      • l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
      • altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
  • Verifica gestione entrate da titoli abitativi:
    • La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:
      • realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
      • risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
      • interventi di riuso e di rigenerazione;
      • interventi di demolizione di costruzioni abusive;
      • acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblici;
      • interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
      • interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
      • spese di progettazione.
    • A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l’obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l’adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d’obbligo da parte degli operatori.
  • Verifica conteggio fondo di riserva e di cassa.
  • Verifica partecipate.

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