Prosegue il lavoro di analisi delle principali novità che interessano il bilancio degli enti locali 2022-2024, il testo si sviluppa riprendendo preziosi concetti elaborati da ANCI e altri prodotti da riviste di settore e/o professionisti quali il Dott. Delfino, il Dott. Matteo Barbero e la rivista Enti On Line.
Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14 e 15)
La norma interviene sulla governance dell’Agenzia Entrate-Riscossione, che viene posta in capo all’Agenzia delle Entrate e dispone regole sulla remunerazione dell’attività del riscossore nazionale, a decorrere dagli atti di riscossione emessi dal 2022. Attraverso la sostituzione dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, si stabilisce che le spese per procedure esecutive e notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l’addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote:
- una quota – da determinarsi con successivo decreto – in caso di emanazione di provvedimento di sgravio totale o parziale da parte dell’ente impositore;
- un’ulteriore quota di partecipazione al costo del servizio, per un importo pari all’1 per cento delle somme riscosse.
Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587)
Si prevede che, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, pari a 13.800,00 euro lordi mensili, sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:
- 100 per cento per i Sindaci metropolitani;
- 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
In sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. A decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all’indennità di funzione dei corrispondenti sindaci. Vengono stanziate le risorse per l’ attuazione della presente e si demanda a un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario. Tutto questo ha ovviamente impatto sul bilancio 2022-2024.
Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali (art. 1, commi 597- 603)
È possibile rinegoziare le anticipazioni di liquidità, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali. L’intervento normativo prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti – ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 – comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.
Il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale.
Una data importante da ricordare è quella in cui gli enti locali trasmettono le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo che va dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell’atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.
Un’altra data fondamentale è quella di sottoscrizione dei contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione; questa operazione deve avvenire il 28 aprile 2022.
La rinegoziazione avrà sicuramente dei riflessi positivi sul bilancio 2022-2024, contribuendo al raggiungimento/mantenimento degli equilibri e liberando una quota di spesa corrente.
Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611)
Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel prossimo bilancio 2022-2024 è quindi necessario stanziare gli oneri per il rinnovo del CCNL del personale dipendente. Gli adeguamenti contrattuali da prevedere riguardano due CCNL:
- personale dirigente;
- personale non dirigente.
Gli oneri per i rinnovi contrattuali, da prevedere in ciascuna delle annualità del triennio 2022/2024, sono pari al 3,78% applicato:
- per i non dirigenti: al monte salari 2018, desunto dal conto annuale del personale 2018, comprensivo degli oneri riflessi e IRAP stimati nel 37%;
- per i dirigenti: al monte salari 2016, desunto dal conto annuale del personale 2016, rivalutato del 3,48% comprensivo degli oneri riflessi e IRAP stimati nel 37%.
Gli adeguamenti comprendono l’indennità di vacanza contrattale (IVC), che dovrà essere stanziata nei rispettivi capitoli di spesa, ma non comprendono l’elemento perequativo del personale non dirigenziale (ex art. 66 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018), che dovrà anch’esso essere stanziato nei rispettivi capitoli di spesa.
In aggiunta a tali oneri, nel prossimo bilancio dovranno trovare evidenza gli adeguamenti contrattuali del CCNL 2022/2024 che, allo stato attuale, sono quantificati dall’art. 184 del DDL Legge di Bilancio 2022, che prevede l’erogazione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero dell’IVC), da stanziare nei singoli capitoli di spesa, nelle seguenti misure: dal 1° gennaio al 31 marzo 2022: nessuna anticipazione; dal 1° aprile al 30 giugno 2022: 0,30% degli stipendi tabellari in godimento; dal 1° luglio 2022: 0,50% degli stipendi tabellari in godimento. A tali compensi vanno aggiunti gli oneri riflessi e l’IRAP.
Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali (commi 706-707)
La norma proroga le disposizioni di esonero fino al 31 marzo 2022; è previsto un fondo, per il ristoro dei minori introiti, che ammonta a 82,5 milioni di euro per l’anno 2022.
Spesa per elezioni
Il bilancio 2022-2024 deve obbligatoriamente considerare le seguenti uscite collegate alle elezioni:
- anno 2023: elezioni politiche;
- anno 2024: elezioni europee.
Per queste elezioni è previsto un ristoro di spesa.
Rincari utenze elettriche e gas
Nel bilancio di previsione 2022/2024 si dovrà inevitabilmente tenere conto dei significativi effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, aumenti che, seppur calmierati dalle azioni di Governo, si stima che potranno incidere per circa il 30% in riferimento all’energia elettrica, mentre per il gas naturale la maggiore spesa dovrebbe attestarsi su un incremento di circa il 15%.
Locazioni passive
Gli enti caratterizzati da locazioni passive dovranno intervenire in aumento sulle spese contemplate nel bilancio 2022-2024. Riparte infatti, a meno che non sia contrattualmente previsto diversamente, l’adeguamento ISTAT dei canoni di locazione passiva per gli immobili utilizzati per finalità istituzionali.
Rinnovo contratti 110
Il comma 995 della legge di Bilancio, con riflessi sul bilancio degli enti locali 2022-2024, prevede che le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell’ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione di cui all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 fino al 31 dicembre 2026 e nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.