Il Bilancio di Previsione rappresenta uno degli strumenti più rilevanti nella gestione finanziaria e amministrativa degli Enti Locali, come Comuni, Province e Città Metropolitane. Si tratta di un documento contabile e programmatico che, su base annuale o triennale, delinea le previsioni di entrata e di spesa per gli esercizi finanziari successivi, offrendo una visione chiara e preventiva delle risorse disponibili e degli obiettivi strategici dell’amministrazione.
Approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, il Bilancio di Previsione ha una doppia natura: da un lato è uno strumento politico, in quanto traduce in numeri le priorità dell’amministrazione locale; dall’altro lato è uno strumento tecnico-contabile, poiché regola la gestione economica dell’ente, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal legislatore.
Il Bilancio di Previsione svolge diverse funzioni fondamentali:
La disciplina del Bilancio di Previsione è contenuta principalmente nella Parte II del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL - D.lgs. n. 267/2000) e nel D.lgs. n. 118/2011, che ha introdotto l’armonizzazione dei bilanci pubblici. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la Corte dei Conti esercitano un ruolo fondamentale nel definire standard, controlli e procedure.
Il Bilancio di Previsione deve rispettare una serie di princìpi contabili fondamentali, tra i quali:
Al di là degli aspetti contabili, il Bilancio di Previsione è un vero e proprio strumento di governo, attraverso il quale le amministrazioni traducono i loro programmi politici in azioni concrete. Per esempio, la decisione di investire maggiormente in politiche sociali, in riqualificazione urbana o in mobilità sostenibile si riflette direttamente nella distribuzione delle risorse all’interno del bilancio.
Inoltre, essendo parte integrante del ciclo di programmazione dell’ente, il bilancio è strettamente collegato al Documento Unico di Programmazione (DUP), che ne costituisce il presupposto strategico.
La struttura del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è definita normativamente e risponde a criteri di trasparenza, omogeneità e leggibilità. Essa consente non solo di organizzare in modo sistematico le entrate e le spese dell’ente, ma anche di facilitare il monitoraggio, il controllo di gestione e il confronto tra enti differenti.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 165 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), a cui si aggiunge lo schema previsto dall’allegato 9 del D.lgs. 118/2011, che ha introdotto l’armonizzazione contabile nel comparto pubblico.
Il bilancio si articola in due sezioni fondamentali:
Sia per le entrate che per le spese, la normativa distingue due ambiti contabili:
Questa distinzione è essenziale per comprendere la sostenibilità finanziaria dell’ente nel breve e nel lungo periodo.
L’attuale struttura del bilancio è orientata alla rappresentazione per missioni e programmi, secondo una logica funzionale:
A livello operativo, l’unità elementare è il capitolo, che riporta per ciascuna voce lo stanziamento previsto, ovvero l’ammontare massimo di spesa o di entrata autorizzato.
Uno dei cardini della struttura del Bilancio di Previsione è il rispetto dell’equilibrio finanziario. Questo significa che:
Il rispetto dell’equilibrio non è solo un principio contabile, ma un obbligo di legge, monitorato anche dagli organi di controllo interni ed esterni.
Il Bilancio di Previsione non si esaurisce nel documento principale. La normativa richiede che l’Ente alleghi una serie di documenti complementari, che ne completano e motivano il contenuto. Tra questi troviamo:
Grazie a questa impostazione articolata, la struttura del Bilancio di Previsione permette:
L’armonizzazione contabile introdotta negli ultimi anni ha favorito una maggiore comparabilità tra enti e una trasparenza più marcata nei confronti dei cittadini e degli organi di controllo.
L’approvazione del Bilancio di Previsione è uno dei momenti più rilevanti nel ciclo della programmazione finanziaria degli Enti Locali. Essa segna il passaggio dalla fase della pianificazione strategica e operativa a quella della gestione concreta delle risorse.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 151 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Tuttavia, nella prassi amministrativa italiana, questo termine è stato frequentemente posticipato, talvolta con proroghe disposte dal Ministero dell’Interno o dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
In condizioni ordinarie, ogni Ente Locale (Comune, Città metropolitana, Provincia, ecc.) deve:
Il rispetto del termine del 31 dicembre garantisce l’avvio dell’esercizio finanziario con un bilancio approvato, condizione che consente una piena operatività dell’ente fin dal 1° gennaio.
Tuttavia, la complessità delle norme, la sovrapposizione tra bilancio statale e bilanci locali e le difficoltà tecniche nella previsione delle entrate rendono spesso necessario un differimento del termine, con la possibilità per gli enti di operare in gestione provvisoria o esercizio provvisorio, come vedremo più avanti.
Con il Decreto del MEF del 25 luglio 2023, sono state introdotte scadenze più dettagliate per la formazione del bilancio di previsione. Le tempistiche variano in base alla dimensione dell’ente, distinguendo tra enti “semplificati” (piccole dimensioni) e “non semplificati” (di maggiori dimensioni o con struttura amministrativa articolata).
Questi enti devono rispettare una sequenza rigorosa di scadenze, che coinvolge diverse figure professionali e politiche:
Il Responsabile del Servizio Finanziario (RSF) trasmette ai dirigenti e ai responsabili di settore una prima bozza tecnica del bilancio ("bilancio tecnico"). Si tratta di un documento costruito a legislazione vigente e con amministrazione invariata. La Giunta può eventualmente emettere un atto di indirizzo, non obbligatorio ma utile per orientare le priorità politiche.
I dirigenti/responsabili dei servizi restituiscono le proposte di previsione delle entrate e delle spese di loro competenza.
Il RSF verifica la coerenza delle previsioni, determina il risultato presunto di amministrazione e predispone la versione finale del bilancio con gli allegati tecnici. Il tutto viene trasmesso alla Giunta comunale per l’adozione dello schema.
La Giunta approva lo schema di bilancio e lo trasmette al Consiglio comunale, oltre che all’Organo di Revisione per l’emissione del parere (entro 15 giorni).
Il Consiglio comunale approva definitivamente il bilancio. Questo rappresenta il momento conclusivo del percorso di predisposizione, fondamentale per l’avvio della gestione annuale.
Per i Comuni con meno di 50 dipendenti o senza articolazione complessa degli uffici, la procedura è semplificata ma deve comunque rispettare una scansione precisa:
Il RSF predispone e trasmette alla Giunta e al Segretario comunale il "bilancio tecnico".
Con il supporto del RSF e del Segretario, la Giunta definisce le previsioni definitive di entrata e di spesa.
Il RSF verifica e predispone la versione definitiva del bilancio, che viene trasmessa alla Giunta per l’approvazione dello schema.
Successivamente, il percorso si allinea a quello degli enti maggiori: parere del Revisore, presentazione al Consiglio e approvazione entro il 31 dicembre.
Le nuove scadenze introdotte dal decreto MEF a decorrere dal triennio 2025–2027 rispondono all’esigenza di rafforzare il coordinamento tra pianificazione politica e tecnica e migliorare l’attuazione del bilancio attraverso previsioni più realistiche.
È essenziale che gli Enti Locali rispettino le tempistiche previste, poiché un bilancio approvato in ritardo compromette:
Nel ciclo di programmazione e controllo finanziario degli Enti Locali, due documenti assumono un ruolo centrale e complementare: il Bilancio di Previsione (o bilancio preventivo) e il Rendiconto della Gestione (o conto consuntivo). Entrambi sono previsti e regolamentati dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e dal D.Lgs. 118/2011, ma si collocano in fasi diverse del ciclo di bilancio e svolgono funzioni differenti.
Comprendere la distinzione tra questi due strumenti è fondamentale per chi voglia interpretare correttamente la gestione finanziaria di un ente pubblico, soprattutto in termini di trasparenza, responsabilità e capacità di programmazione.

Il Bilancio di Previsione è un documento autorizzatorio e programmatico: serve a determinare le risorse economiche a disposizione dell’ente e a pianificare come verranno utilizzate.
Il bilancio di previsione autorizza politicamente e contabilmente l’utilizzo delle risorse. Inoltre, stabilisce gli obiettivi e i mezzi per raggiungerli.
Il Rendiconto della Gestione, noto anche come conto consuntivo, è il documento con cui l’ente certifica i risultati della propria attività finanziaria e gestionale per l’anno appena concluso.
Il rendiconto misura l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa, confrontando ciò che era stato pianificato con ciò che è stato realmente realizzato.
Il Bilancio di Previsione e il Rendiconto della Gestione sono strettamente connessi e si completano a vicenda nel ciclo di gestione finanziaria dell’Ente Locale.
La valutazione finale del risultato di amministrazione contenuta nel rendiconto influenza la predisposizione del bilancio dell’anno successivo. Infatti, eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione devono essere considerati nella nuova programmazione finanziaria.
Entrambi i documenti sono strumenti chiave del controllo di gestione, che consente di:
Un bilancio di previsione realistico e un rendiconto trasparente sono la base per garantire:
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo non sono in contrasto, ma rappresentano due fasi complementari di un unico processo: quello della gestione pubblica responsabile, trasparente ed efficiente.
Solo attraverso un utilizzo coerente di entrambi è possibile garantire il buon governo finanziario degli Enti Locali e mantenere la fiducia dei cittadini nella gestione delle risorse pubbliche.
Entrambi i termini si riferiscono a situazioni in cui non è stato ancora approvato il bilancio di previsione entro la scadenza ordinaria, ma indicano due livelli distinti di intervento nella gestione temporanea dell’ente.
Sia la gestione provvisoria che l’esercizio provvisorio si attivano quando il Consiglio comunale non approva il bilancio di previsione entro i termini di legge, in particolare:
In questi casi, l’ente non può gestire liberamente le proprie finanze, ma deve operare secondo modalità e limiti temporanei e restrittivi.
La gestione provvisoria è il regime generale che scatta automaticamente quando non è stato approvato il bilancio di previsione entro i termini stabiliti. Rappresenta quindi la situazione amministrativa di inadempienza temporanea in cui si trova l’ente in attesa dell’approvazione definitiva del bilancio.
In pratica, la gestione provvisoria limita fortemente la capacità operativa dell’ente, costringendolo ad atti ordinari e ad evitare nuove iniziative progettuali fino all’approvazione del nuovo bilancio.
L’esercizio provvisorio, a differenza della gestione provvisoria, non è automatico: deve essere autorizzato espressamente per provvedimento normativo (dal Ministro dell'interno con decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale per gli enti locali).
Il mancato rispetto dei limiti previsti durante la gestione provvisoria o l’esercizio provvisorio può comportare gravi responsabilità amministrative e contabili, tra cui:
Durante la gestione provvisoria e l’esercizio provvisorio, il Responsabile del Servizio Finanziario (RSF) assume un ruolo fondamentale nel controllo dei flussi finanziari:
In queste fasi, l’attenzione alla trasparenza e alla legalità è essenziale per evitare responsabilità amministrative.
L’approvazione del Bilancio di Previsione è un obbligo giuridico per ogni Ente Locale, in quanto costituisce l’atto fondamentale per l’avvio della gestione finanziaria annuale. Il mancato rispetto dei termini e delle procedure previste dalla normativa non è una semplice irregolarità, ma rappresenta una grave violazione dell’ordinamento contabile e amministrativo.
Per questo motivo, la normativa prevede una serie di sanzioni e conseguenze, sia amministrative che istituzionali, nei confronti degli enti inadempienti.
Vediamo nel dettaglio cosa comporta non approvare il bilancio di previsione nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.
La mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine ultimo fissato dalla legge (di norma il 31 dicembre, salvo proroghe statali), e comunque non oltre la data stabilita da apposito decreto ministeriale, può comportare lo scioglimento del Consiglio comunale da parte del Prefetto.
Come già visto nel capitolo precedente, se l’ente non approva il bilancio entro il 31 dicembre (o entro il termine prorogato), entra in gestione provvisoria, che può essere accompagnata da un esercizio provvisorio deliberato.
Questa situazione limita fortemente l’autonomia gestionale e crea inefficienze amministrative, anche nei rapporti con fornitori, cittadini e altri enti pubblici.
In aggiunta alle sanzioni istituzionali, sono previste sanzioni di tipo finanziario per gli enti che non rispettano gli obblighi contabili e di trasparenza.
Questa penalità è prevista per incentivare il rispetto delle tempistiche e per garantire una corretta rendicontazione verso lo Stato.
Il mancato rispetto delle scadenze e dei vincoli contabili compromette anche la possibilità dell’ente di programmare nel medio-lungo periodo:
In sostanza, la mancata approvazione del bilancio incide pesantemente sulla governance e sull’efficienza dell’amministrazione.
Oltre alle sanzioni istituzionali e finanziarie, gli amministratori e i dirigenti responsabili possono incorrere in responsabilità amministrative, contabili e disciplinari.
Responsabilità potenziali:
L’approvazione del bilancio di previsione non è solo un obbligo tecnico, ma rappresenta il fondamento dell’autonomia organizzativa, finanziaria e politica dell’Ente Locale. Le sanzioni previste per la sua mancata approvazione sono giustificate dall’importanza di questo strumento per la trasparenza, la responsabilità e la programmazione delle risorse pubbliche.
Per questo motivo è fondamentale che:
Con questi sei capitoli, abbiamo tracciato un quadro completo del Bilancio di Previsione negli Enti Locali, analizzandone:
Il bilancio di previsione è molto più di un atto contabile: è uno strumento politico, gestionale e strategico. Per gli Enti Locali, rappresenta la bussola per orientare le proprie azioni, allocare le risorse pubbliche e perseguire obiettivi di interesse collettivo.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.