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15 Maggio 2019

Comunicazione del debito scaduto e non pagato

Analizzando la legge di Bilancio 2019 si rileva l’inserimento di un nuovo fondo che, sommato a quelli già attualmente istituiti, potrebbe contribuire ulteriormente a ingessare la capacità di spesa dell’ente locale.

Il comma 859 dice che, a partire dall’anno 2020, le amministrazioni pubbliche che non abbiano provveduto a ridurre di almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente del debito commerciale residuo andranno incontro alle seguenti conseguenze:

  1. entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui è stato rilevato il mancato abbattimento del debito residuo si dovrà elaborare apposita delibera di giunta per procedere con lo stanziamento nella parte corrente del proprio bilancio di un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali. Su questo accantonamento, che non riguarderà gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
    1. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    2. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    3. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    4. all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
  2. Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T – 1).

A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno, le comunicazioni relative all’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente dovranno mediante la piattaforma elettronica ministeriale. Per l’anno 2019 la comunicazione poteva essere effettuata dal 1° al 30 aprile.

A fronte di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici comunali, questi ultimi dovranno procedere con l’aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento.

Lo stock del debito rilevato in base alle risultanze presenti nel sistema PCC è così calcolato:

Saldo presentato + saldo ricevuto + saldo liquidato + saldo sospeso (senza conti sospesi o in contenzioso o per adempimenti normativi) + saldo pagato – saldo pagato al 31/12

In merito a quanto sopra il MEF ha fornito le seguenti definizioni:

  • Saldo Presentato: Importo del documento contabile comunicato dal fornitore (tramite SDI o altri canali) e non ancora ricevuto dall’Amministrazione Debitrice. Corrisponde alla somma degli importi dei documenti che si trovano nello stato presentato alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Ricevuto: Importo del documento contabile comunicato dal fornitore (tramite SDI o altri canali) e ricevuto dall’Amministrazione Debitrice. Corrisponde alla somma degli importi dei documenti che si trovano nello stato ricevuto alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Liquidato: Importo contabilizzato dall’Amministrazione debitrice in uno o più conti del liquidato alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Sospeso (Senza conti sospesi contestati o in contenzioso): Importo totale contabilizzato in uno o più conti del sospeso (ad eccezione dei conti del sospeso per contenzioso o del sospeso contestato) alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Pagato: Importo totale pagato al netto degli storni alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Pagato al 31/12: Importo totale pagato calcolato come somma di tutti i pagamenti con data mandato inferiore o uguale al 31/12 dell’anno precedente, al netto degli storni registrati in PCC entro il 31/12 dell’anno precedente.

Nel file di dettaglio sono disponibili anche i saldi (conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi e saldo non liquidabile) non espressamente presenti nella formula di calcolo (la loro variazione ha comunque effetto sui saldi presenti nella formula):

  • Saldo Sospeso (Solo conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi): Importo totale contabilizzato in conti sospesi contestati o in contezioso alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC. La variazione di tale importo ha effetto sui saldi che concorrono al calcolo dello stock.
  • Saldo non Liquidabile: Importo dichiarato non liquidabile dall’Amministrazione debitrice alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC. La variazione di tale importo ha effetto sui saldi che concorrono al calcolo dello stock.

Analizzando la legge di Bilancio 2019 si rileva l’inserimento di un nuovo fondo che, sommato a quelli già attualmente istituiti, potrebbe contribuire ulteriormente a ingessare la capacità di spesa dell’ente locale.

Il comma 859 dice che, a partire dall’anno 2020, le amministrazioni pubbliche che non abbiano provveduto a ridurre di almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente del debito commerciale residuo andranno incontro alle seguenti conseguenze:

  1. entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui è stato rilevato il mancato abbattimento del debito residuo si dovrà elaborare apposita delibera di giunta per procedere con lo stanziamento nella parte corrente del proprio bilancio di un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali. Su questo accantonamento, che non riguarderà gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
    1. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    2. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    3. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
    4. all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
  2. Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T – 1).

A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno, le comunicazioni relative all’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente dovranno mediante la piattaforma elettronica ministeriale. Per l’anno 2019 la comunicazione poteva essere effettuata dal 1° al 30 aprile.

A fronte di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici comunali, questi ultimi dovranno procedere con l’aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento.

Lo stock del debito rilevato in base alle risultanze presenti nel sistema PCC è così calcolato:

Saldo presentato + saldo ricevuto + saldo liquidato + saldo sospeso (senza conti sospesi o in contenzioso o per adempimenti normativi) + saldo pagato – saldo pagato al 31/12

In merito a quanto sopra il MEF ha fornito le seguenti definizioni:

  • Saldo Presentato: Importo del documento contabile comunicato dal fornitore (tramite SDI o altri canali) e non ancora ricevuto dall’Amministrazione Debitrice. Corrisponde alla somma degli importi dei documenti che si trovano nello stato presentato alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Ricevuto: Importo del documento contabile comunicato dal fornitore (tramite SDI o altri canali) e ricevuto dall’Amministrazione Debitrice. Corrisponde alla somma degli importi dei documenti che si trovano nello stato ricevuto alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Liquidato: Importo contabilizzato dall’Amministrazione debitrice in uno o più conti del liquidato alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Sospeso (Senza conti sospesi contestati o in contenzioso): Importo totale contabilizzato in uno o più conti del sospeso (ad eccezione dei conti del sospeso per contenzioso o del sospeso contestato) alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Pagato: Importo totale pagato al netto degli storni alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC
  • Saldo Pagato al 31/12: Importo totale pagato calcolato come somma di tutti i pagamenti con data mandato inferiore o uguale al 31/12 dell’anno precedente, al netto degli storni registrati in PCC entro il 31/12 dell’anno precedente.

Nel file di dettaglio sono disponibili anche i saldi (conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi e saldo non liquidabile) non espressamente presenti nella formula di calcolo (la loro variazione ha comunque effetto sui saldi presenti nella formula):

    • Saldo Sospeso (Solo conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi): Importo totale contabilizzato in conti sospesi contestati o in contezioso alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC. La variazione di tale importo ha effetto sui saldi che concorrono al calcolo dello stock.
    • Saldo non Liquidabile: Importo dichiarato non liquidabile dall’Amministrazione debitrice alla data di osservazione indicata nella sezione di riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC. La variazione di tale importo ha effetto sui saldi che concorrono al calcolo dello stock.

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