Con un parere pubblicato l’8 maggio 2019 l’Aran ha detto la sua riguardo i congedi parentali a ore che sono stati definiti nell’articolo 44, comma 8, del CCNL Funzioni centrali 2016/2018.
L’Agenzia si è limitata a confermare le modalità applicative individuate dalla fonte legale, senza individuarne di diverse e confermando i contenuti indicati nella circolare Inps n.152 del 18 agosto 2015. In pratica viene specificato che non esiste un monte ore a cui equiparare in modo standardizzato o convenzionale l’intera giornata lavorativa. Esiste invece la possibilità di utilizzare una frazione di giornata, pari allo 0.5, ovvero le mezze giornate. In questo modo è consentito monitorare l’impatto sul montante di giornate a disposizione dei lavoratori aventi diritto.
A sua volta l’Inps si rifaceva al d.lgs n.80/2015 che riportava così: “In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”. Tale disciplina è stata, infine, confermata stabilmente dal d.lgs. n. 148/2015.
Fonte: Consuelo Ziggiotto, Aran, congedo parentale a mezze giornate e non a singole ore, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 10 giugno 2019.