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16 Giugno 2020

Contratto in forma scritta pena la nullità

Con l’ordinanza n. 11465 depositata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che il contratto d’opera sottoscritto da un’amministrazione con un professionista deve essere presentato in forma scritta anche se la stessa agisce come soggetto privato.

I giudici di legittimità hanno sottolineato che – in assenza di un atto contente la sottoscrizione di ambo le parti e l’indicazione della prestazione e del compenso – il contratto è da ritenersi nullo. Non è in alcun modo desumibile da atti esterni, quali ad esempio la delibera di giunta autorizzatoria del conferimento dell’incarico (in quanto atto di rilevanza interna) o la comunicazione di accettazione per iscritto da parte del professionista.

Infine il Collegio indica che tale nullità non è suscettibile di sanatoria, non potendo il requisito della forma scritta essere sostituito da altre manifestazioni di volontà dell’Amministrazione.

Fonte: Andrea Alberto Moramarco, Forma scritta necessaria per il contratto del professionista con la Pa, Il Sole 24 Ore & PA – Quotidiano Enti Locali, 16 giugno 2020.

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