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26 Gennaio 2015

Contributi a associazioni sportive

La Corte dei conti della Regione Marche con la delibera 133/2014 ha fornito risposta a un quesito sollevato da un Comune.

Oggetto dello stesso era avere riscontro sulla possibilità da parte dell’Ente di erogare annualmente un contributo alla Società sportiva dilettantistica che si occupava della gestione dell’impianto sportivo.

Caratteristiche degne di rilievo sono:

  • l’Associazione gestiva l’impianto sulla base di una convenzione;
  • la convenzione prevedeva che la manutenzione ordinaria fosse a carico dell’Associazione;
  • la fruizione degli impianti doveva prioritariamente soddisfare le esigenze locali.

All’interno della delibera viene richiamato l’art. 4 comma 6 del dl. 95/12:

 “gli enti di diritto privato… che forniscono servizi a favore dell’Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche

Si rileva l’esclusione dal divieto per

le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge n. 289/02”.

Andando poi a prendere in considerazione l’art. 90, comma 25, della Legge n. 289/02, si vede come

nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”.

La Corte ha quindi avvallato la possibilità di erogare il contributo, sempre nel rispetto delle normative nazionali e locali vigenti.

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