La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata si è pronunciata su una questione inerente i presupposti per la contabilizzazione off balance di un contratto di leasing finanziario strumentale all’attuazione di un contratto di rendimento energetico (EPC) volto all’efficientamento energetico di immobili comunali.
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha risposto ad un quesito avente per oggetto l’individuazione del trattamento contabile on balance ovvero off balance – nei bilanci degli enti locali – di operazioni di investimento (nel caso di specie un leasing finanziario) per finanziare riqualificazioni energetiche di immobili di proprietà comunale.
Nel parere, reso dai giudici contabili con la deliberazione n. 43 del 7 giugno 2019, vengono evidenziati tutti gli elementi utili al fine di permettere agli enti locali di valutare se nel caso concreto sussistano i presupposti per non contabilizzare nel proprio bilancio (e quindi farli rientrare nell’alveo di un PPP) l’operazione di leasing finanziario ed il collegato contratto di rendimento energetico (EPC).
Innanzitutto, si chiarisce che i contratti di partenariato pubblico-privato (c.d. PPP) possono essere considerati ‘irrilevanti’ ai fini del bilancio dell’ente pubblico e, quindi, dei relativi equilibri e vincoli finanziari, con conseguente contabilizzazione off balance, solo ed esclusivamente nei casi, e nel rispetto dei presupposti, previsti dalla normativa vigente e delle indicazioni, volta per volta, fornite da Eurostat.
Ciò che rileva è la ‘vera’ natura del contratto, ponendo particolare attenzione agli effetti economico-finanziari dell’operazione ed al soggetto che ‘in concreto’ ne viene gravato e ne risulti beneficiato. La contabilizzazione dell’operazione segue il soggetto che in misura ‘prevalente’ ne sopporta i rischi, e ciò in disparte il ‘titolo o il canovaccio’ utilizzati per confezionarla contrattualmente.
Allo scopo, la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Basilicata, indica una serie di elementi da considerare per non contabilizzare nel bilancio l’operazione:
- a decorrere dal 1 gennaio 2015 il contratto di leasing finanziario – ed i contratti assimilati – costituiscono indebitamento, agli effetti dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione;
- il contratto di locazione finanziaria ed i contratti a questo assimilati potranno non essere considerati – agli effetti del bilancio dell’ente – come operazione di indebitamento solo nel caso in cui – per come in concreto costruiti – risultino conformi ai presupposti ed ai requisiti della normativa vigente e delle indicazioni Eurostat in materia di PPP (si veda la deliberazione n. 15/2017 della Sezione Autonomie);
- anche il contratto di rendimento energetico potrà essere trattato contabilmente off balance, solo se conforme ai requisiti ed ai presupposti previsti in materia di PPP;
- in entrambi i casi deve essere “provato” che i rischi di costruzione gravano sul soggetto privato, il quale deve essere l’effettivo “proprietario economico” dell’infrastruttura, secondo i criteri fissati dalle decisioni Eurostat in materia;
- tale presupposto deve sussistere nel momento genetico-strutturale e persistere anche nella fase attuativa e conclusiva del rapporto, pena la necessità di riclassificare in pendenza di rapporto – l’operazione di investimento come “indebitamento” a carico dell’Ente pubblico, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di eventuale “sopravvenuta” violazione dei vincoli finanziari;
- dovranno essere contabilizzate “on balance” tutte le operazioni nell’ambito delle quali l’ente pubblico assuma, mediante finanziamenti o rilascio di garanzie, oneri superiori al 49% dei costi complessivi dell’operazione.
Fonte: Redazione Paweb – Sabrina D’Angelo, 04/07/2019