La Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 63/2018, ha fornito alcune indicazioni in merito ai presupposti per il ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL.
Nel caso di specie, un Sindaco di un Comune ha chiesto di sapere se una determina di approvazione di un progetto esecutivo e conseguente impegno di spesa, recante un importo complessivo superiore allo stanziamento previsto nel programma triennale delle opere pubbliche e finanziata dai capitoli del medesimo macroaggregato, che ha trovato seguente assegnazione, sempre ad un importo maggiore rispetto a quello stabilito nel medesimo programma, non ancora oggetto di liquidazione, rappresenti un debito fuori bilancio a carico dell’ente locale, rientrante nella categoria di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL.
I magistrati contabili, pur considerando inammissibile il quesito posto, hanno ritenuto comunque opportuno fornire alcune indicazioni in merito ai presupposti per il ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL.
Nella deliberazione n. 63/2018 della Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti si legge, innanzitutto, che, secondo la citata disposizione, è oggetto di riconoscimento il debito derivante dall’acquisizione di beni e servizi effettuata in mancanza dell’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell’attestazione della copertura finanziaria. Trattasi di obbligazioni assunte al di fuori delle ordinarie procedure contabili, delle quali rispondono, per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, gli amministratori, i dipendenti e funzionari che hanno consentito la fornitura (art. 191, comma 4, del TUEL).
I giudici laziali hanno sottolineato, inoltre, che l’assunzione di un impegno contabile per un importo superiore a quello indicato, per la stessa opera, nel piano triennale delle opere pubbliche, non impone né consente all’Amministrazione di procedere ad alcun riconoscimento di debito per la parte di spesa eccedente. Naturalmente, secondo la Sezione, resta ferma la necessità che la spesa, prima di essere impegnata, debba essere regolarmente stanziata nel bilancio di previsione e adeguatamente coperta. Per il Collegio, infine, è indispensabile garantire anche la coerenza tra i diversi strumenti di programmazione dell’Ente.
Fonte: Redazione Paweb – Alessandro Ghionni, 27/11/2018.