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12 Novembre 2018

Da Paweb: Partenariato Pubblico-Privato off balance sheet

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 25 ottobre 2018, n. 292 ha ricordato le condizioni in base alle quali il contratto di partenariato pubblico-privato si considera off balance sheet.

Il contratto di partenariato, previsto dall’art. 180 Codice dei Contratti, consiste nell’accordo tra stazione appaltante ed operatore economico, per un periodo determinato, con cui l’amministrazione conferisce attività cui essa sarebbe tenuta per i propri fini istituzionali, in cambio di utilità economiche per l’operatore privato che assume i conseguenti rischi. In altri termini:  realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera gravano sul privato mentre la parte pubblica  come controprestazione, a seconda della consistenza dell’opera, garantisce all’operatore economico, la disponibilità, lo sfruttamento economico, o la fornitura di un servizio remunerato dall’esterno connesso all’utilizzo dell’opera stessa.

L’esatta qualificazione ed allocazione dei rischi concordata nel contratto di partenariato pubblico privato incide in modo decisivo sull’inquadramento contabile dello stesso, ai fini della sua imputazione nel bilancio dell’ente locale (stazione appaltante): l’operazione finanziaria che ne deriva infatti può essere “on balance sheet” se va contabilizzata sotto il profilo dell’indebitamento  o, in caso contrario, è “off balance sheet“.

Come ricordato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 25 ottobre scorso, n. 292, il contratto di partenariato pubblico-privato  non è contabilizzato come debito dalla parte pubblica se l’operatore privato assume i rischi dell’operazione, cioè  il rischio di costruzione e, rispettivamente, il rischio di disponibilità per le opere fredde ed il rischio di domanda per le opere calde.

Il rischio di costruzione è legato alla realizzazione dell’opera da parte del privato che è responsabile e,dunque, risponde in prima persona dei tempi e dei costi di realizzazione pattuiti. Esso include di conseguenza le modifiche progettuali che si rendono necessarie in corso d’opera e che incidono sui tempi e sui costi di realizzazione. Rientrano in tale categoria il mancato rispetto degli standard di progetto o l’omesso completamento dell’opera; in presenza di tali situazioni l’ente locale, se il rischio grava sul privato, non è tenuto ad alcun pagamento.

Il rischio di disponibilità attiene alla mancata disponibilità dell’infrastruttura (totale o parziale) per l’utilizzo a cui era destinata, ossia l’impossibilità (in termini quantitativi e qualitativi) di erogare l’atteso servizio dall’ente locale e disciplinato nel contratto. In altri termini esso è legato alla capacità, da parte dell’operare privato, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia in termini di volume che di qualità.  I pagamenti dell’ente locale sono proporzionali all’effettiva prestazione dei servizi e ridotti a fronte di prestazioni insufficienti.

Il rischio di domanda è connesso alla variabilità di questa che può dipendere da una domanda del servizio inferiore alle aspettative in dipendenza della crisi economica, dalla variabilità dei gusti e delle preferenze degli utenti, dal sorgere di nuovi competitori che offrono prodotti moderni e competitivi e dall’obsolescenza tecnologica.

La reale allocazione del rischio deve risultare dal contratto nel suo insieme nel senso che non devono esistere delle clausole che, di fatto, traslino il rischio dell’operazione finanziaria sull’ente pubblico, riportandolo nell’alveo del bilancio stesso (on balance sheet): bisogna considerare la sostanza del rapporto contrattuale che prevale sulla forma.

Ad esempio, affinchè il contratto di partenariato sia off balance sheet, si può ricordare che i contributi pubblici devono essere in percentuale inferiore al 50% dell’intero investimento ed in tale computo non vanno considerati i fondi comunitari , oppure, che nel contratto vanno predeterminate le sanzioni per gli operatori economici che non rispettano i propri obblighi concordati ed in caso di inadempimento esse vanno applicate automaticamente.

Fonte: Redazione PaWeb – Emanuela Castrataro, 9 novembre 2018.

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