La commissione disciplinare di un Comune è stata condannata per aver irrogato una sanzione rivelatasi illegittima.
A stabilirlo è la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Toscana, con la sentenza del 15 ottobre 2018, n. 241.
Nel caso in cui venga irrogato un provvedimento sanzionatorio illegittimo, i membri della commissione disciplinare rispondono del danno finanziario subito dall’ente.
Nella fattispecie in oggetto, un dipendente comunale era risultato destinatario di un richiamo scritto per aver postato sul proprio profilo Facebook un’informazione riguardante la p.a. di appartenenza e per aver espresso un commento personale ritenuto lesivo per l’immagine dell’ente.
Il giudice del lavoro aveva definito «asfittico» il provvedimento sanzionatorio adottato ed aveva condannato il Comune al rimborso delle spese di giudizio.
Va ricordato che, l’art. 10 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013, dispone che il lavoratore, nei rapporti privati, non può assumere comportamenti nocivi all’immagine dell’amministrazione.
Per i giudici contabili, quindi, non è in discussione la sussistenza o meno del potere sanzionatorio nei confronti del dipendente che ha violato il citato art. 10, ma la sua applicazione al caso concreto.
La CdC, tenuto conto anche dei numerosi precedenti in giurisprudenza, ha ritenuto di «elevata gravità» la carenza provvedimentale in cui era incorsa la commissione disciplinare, la quale, per questi motivi, è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune di appartenenza rimasto soccombente dinanzi al giudice del lavoro.
Fonte: Redazione Paweb – Luca Ciavarella, 6/12/2018.