Si aggiunge un compito nuovo per i responsabili finanziari o i segretari dell’ente.
La Conferenza Stato-Città ha dato il via libera al rendiconto delle multe al codice della strada contenuto nel decreto previsto dall’articolo 142, comma 12-quater del Dlgs 285/1992 che stabilisce il modello di relazione annuale da inviare al Ministero e le regole per il versamento dei proventi:
- entro il 30.04 di ogni anno il versamento dei proventi con riferimenti agli incassi al 31.12 dell’anno precedente; le somme incassate nell’anno 2019, invece, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2020 (per poi saldare gli arretrati dal 2012 secondo modalità e tempistiche che dovranno essere concordate entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, sulla base di apposite convenzioni, in assenza delle quali, il versamento dovrà comunque essere effettuato entro il 31.03.2020);
- entro il 31.05 il responsabile finanziari (o il segretario) di ciascun ente dovrà inviare la relazione sugli utilizzi vincolati dei proventi.
Nel dettaglio
Tutti gli enti (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di comuni, compresi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano) sono obbligati a trasmettere per via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Interno una relazione che riporti i proventi di propria spettanza previsti dal comma 1 dell’articolo 208 e dal comma 12-bis dell’articolo 142 e la loro destinazione.
Come detto la relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2020, all’interno della quale i responsabili finanziari (o i segretari) dei vari enti dovranno indicare i proventi delle sanzioni relativi all’anno precedente – così come risultano dal rendiconto – tenendo distinti i proventi in generale da quelli derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi vanno suddivisi in:
- proventi di intera spettanza dell’ente locale (per multe comminate da propri organi di polizia, su strade di competenza o in concessione);
- proventi derivanti da attività eseguite su strade non di proprietà dell’ente da cui dipende l’organo di polizia (che devono essere ripartiti al 50 per cento tra ente proprietario delle strade ed ente da cui dipende l’organo accertatore);
- proventi da attività di accertamento eseguito da organi di polizia dipendenti da altri enti su strade di proprietà dell’ente.
Alla prima applicazione – in caso di ripartizione – si farà riferimento alle somme incassate sulle violazioni accertate nel corso dell’anno 2019, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi, saranno poi contabilizzati anche i proventi incassati su violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.
Sanzioni e controlli
Nel caso di inadempimento o di difformità rispetto a quanto previsto dalla legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Ministero dell’Interno, richiederà all’ente di trasmettere i dati insieme ai chiarimenti circa i mancati adempimenti.
Qualora trascorrano inutilmente 30 giorni dalla suddetta comunicazione scatterà la segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti, come previsto dalla legge.
I ministeri potranno altresì condurre dei controlli a campione presso le sedi degli enti locali.
Nel caso in cui la piattaforma non sia disponibile già per il 31.05.2020 la scadenza probabilmente si sposterà al 30.09.2020.
Non resta che attendere la firma del decreto e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Patrizia Ruffini, Rendiconto degli incassi da multe, pronte le regole su destinazione, versamenti e arretrati, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 14 novembre 2019.