Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto "Decreto Crescita".
Il Decreto ha mantenuto un contenuto praticamente identico a quello uscito l'11 dicembre 2019 dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tranne che per l'aggiornamento apportato dal Decreto Legge Milleproroghe con il mantenimento della prevista efficacia dal 20 aprile 2020. Nella pratica serve a: "individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia".
Le situazioni possono essere tre differenti:
Si attende una circolare esplicativa della Funzione pubblica per chiarire i tanti dubbi emersi sull'applicazione della nuova disciplina e in particolare sulla modalità di calcolo della spesa di personale. Questo consentirà agli Enti di adottare gli adeguamenti necessari ai propri Piani triennali dei fabbisogni del personale.
Fonte: Redazione Enti Locali online, Assunzioni Enti Locali: in G.U. il Decreto attuativo dell’art. 33 del “Decreto Crescita”, 4 maggio 2020.
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