L’articolo 52 del Decreto Agosto, il Dl n. 104/2020, semplifica gli adempimenti relativi al ruolo dei tesorieri degli Enti Locali abrogando le seguenti disposizioni ordinamentali:
- Comma 4 dell’articolo 163 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2020: “All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato”.
- Comma 6 dell’articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2020: “Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi”.
- Comma 9-bis dell’articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267 del “Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario”.
Invece il comma 4 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l’elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse” sempre secondo quanto riportato nel Decreto Agosto viene sostituito da “Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere”.
In pratica cosa succede?
- Sono definitivamente cancellati i controlli di cassa del tesoriere sul bilancio di previsione degli Enti Locali.
- Il tesoriere non è più tenuto a verificare che i mandati in conto competenza non superino l’importo dei relativi stanziamenti al netto della rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato, e che i pagamenti in conto residui siano mantenuti entro i limiti dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma di spesa.
- Il tesoriere non deve più gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, né registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell’esercizio finanziario.
- Non è più dovuto allegare alle variazioni del bilancio di previsione l’allegato 8/1 al Dlgs 118/2011, riportante i dati di interesse del tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la previsione definitiva dopo la variazione in corso.
- Rimane in vigore il divieto di estinzione di mandati privi della codifica Siope di cui all’articolo 14 della legge 196/2009.
- Il tesoriere non è tenuto a gestire i codici della transazione elementare inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell’ente.
Fonte: Anna Guiducci, Dl Agosto, niente più controlli di cassa del tesoriere sul bilancio di previsione degli enti locali, Il Sole 24 Ore, NT+Enti Locali & Edilizia, 24 agosto 2020.