La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.
Per poter iscrivere la spesa tra gli investimenti (Titolo II) è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone le necessarie forme di finanziamento.
Il codice dei contratti prevede che le opere - il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro - debbano essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi:
A questo punto occorre distinguere tra importi lavori inferiori o superiori ai 100.000 euro e progettazione interna o esterna.
La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva.
In contabilità finanziaria le spese sono tutte iscritte al Titolo II e tramite la matrice di correlazione la spesa sarà iscritta nello stato patrimoniale.
In contabilità finanziaria le spese relative alle ore prestate dal personale sono iscritte nella voce degli stipendi al Titolo I e le spese per gli incentivi tecnici vanno gestite come prescrive il principio, mentre in contabilità economico patrimoniale bisogna capitalizzare l’importo attraverso apposite scritture a fine anno che stornano il costo dal Conto Economico e lo spostano a Conto patrimoniale.
L’intervento può essere previsto nel programma triennale e nell'elenco annuale e in bilancio solo se è stata approvata la progettazione di livello minimo, quindi la spesa viene prevista in bilancio prima della spesa dell’intervento.
In tali casi, la spesa di progettazione può essere registrata nel Titolo II della spesa, solo se il DUP:
In contabilità finanziaria le spese iscritte al Titolo II transitano in contabilità economico patrimoniale tramite la matrice di correlazione nello Stato Patrimoniale, se iscritte al Titolo I vanno capitalizzate con apposite scritture per essere stornate dal Conto Economico a Stato Patrimoniale.
In contabilità finanziaria le spese relative alle ore prestate dal personale sono iscritte nella voce degli stipendi al Titolo I mentre in contabilità economico patrimoniale bisogna capitalizzare l’importo attraverso apposite scritture a fine anno.
A seguito dell'approvazione del livello di progettazione minima, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l’iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da realizzare (quindi anche dei livelli di progettazione successivi), nel rispetto del principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata.
In contabilità finanziaria le spese iscritte al Titolo II transitano in contabilità economico patrimoniale tramite la matrice di correlazione nello Stato Patrimoniale.
In contabilità finanziaria le spese relative alle ore prestate dal personale sono iscritte nella voce degli stipendi al Titolo I mentre in contabilità economico patrimoniale bisogna capitalizzare l’importo attraverso apposite scritture a fine anno, gli incentivi tecnici seguono la regola del principio contabile 5.2.a).
Fonte: Slide del corso tenuto da Roberta Vavassori a Ponteranica (BG).Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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