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30 Gennaio 2020

Deducibilità IMU immobili strumentali

Il comma 4 della Legge di Bilancio 2020-2022 riporta:

L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Deducibilità dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) – 1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».

La Legge di Bilancio 2020 conferma per il 2019 la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50%. Viene, infatti, stabilito che, “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento”.

Dal 2020, invece, troverà applicazione la nuova IMU. In particolare, l’IMU relativa agli immobili strumentali sarà interamente deducibile dal 2022; la deduzione si applicherà nella misura del 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Il TUIR (art. 43, comma 2) considera strumentali:

  • gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Gli immobili strumentali per destinazione sono quelli che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente dall’imprenditore quali beni strumentali per l’attività d’impresa. L’utilizzo esclusivo ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa è basilare; qualora l’immobile venga locato o utilizzato in modo promiscuo non può più essere considerato strumentale per destinazione;
  • gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (immobili strumentali per natura).

Fonte: approfondimento realizzato da Marco Sigaudo pubblicato sul portale Bacheca TuttoPA

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