Con la deliberazione n. 67/2020, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, si è espressa in merito all’incremento dell’indennità dell’amministratore.
Per quanto riguarda la quantificazione dell’aumento essa dipende dall’ente stesso: lalla luce dell’art. 57-quater, co. 1, d.l. n. 124/2019, che ha inserito, all’interno dell’art. 82 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), il co. 8 bis definisce per i sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti l’incremento fino allo 85% di quello spettante ai colleghi dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La norma definisce solo un tetto massimo, dunque la scelta viene rimessa all’ente e di conseguenza la decorrenza dell’incremento parte dalla data di esecutività dell’atto deliberativo.
I magistrati contabili sottolineano che per ciò che riguarda il coordinamento tra l’applicazione dell’incremento dell’indennità e il principio di invarianza della spesa quest’ultimo riguarda solamente gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di sindaco, dunque ad esempio i gettoni presenza dei consiglieri comunali, che vanno definiti secondo il criterio della spesa storica, non risultano correlati agli incrementi di spesa legati al numero di amministratori.
Fonte: Amedeo Di Filippo, Corte dei conti, serve sempre la delibera per l’aumento delle indennità degli amministratori locali, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 18 giugno 2020.