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20 Aprile 2022

Delibere ARERA e potestà regolamentare degli Enti Locali

La nota emessa dall’IFEL esamina i punti più controversi della delibera n.15/2022 emanata da ARERA, ponendo l’attenzione in merito alla titolarità della potestà regolamentare in campo di applicazione della TARI. La nota mette in luce i punti che si ritiene necessario vengano armonizzati con i principi di legge ad oggi vigenti.

Chi è ARERA?

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481- con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.

Funzioni di ARERA

ARERA regola i settori di competenza (servizio rifiuti, servizio idrico, luce e gas) attraverso provvedimenti (deliberazioni) e svolge una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo, formulando segnalazioni e proposte. È tenuta a presentare annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.

Le controversie delle deliberazioni ARERA secondo IFEL

Con riferimento alle delibere ARERA, è stata emessa una nota dall’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) dove viene portato alla luce un controverso comportamento tenuto dall’Autorità nei confronti della potestà regolamentare che la nostra Costituzione e il TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) concedono in capo agli Enti Locali.

In parole povere l’IFEL tiene a precisare che, nel rispetto del sistema legislativo dello Stato italiano, il quale si basa sul principio fondamentale della gerarchia delle fonti, ovvero, la prevalenza della fonte di rango superiore rispetto a quella di livello inferiore, la legislazione ordinaria in materia di TARI prevale sulle delibere dell’ARERA, le quali possono avere valore di mera raccomandazione per i Comuni.

Punti attenzionati nella nota IFEL della delibera n.15/2022

I punti in questione trattano tematiche quali:

  • attivazione del servizio;
  • periodicità di riscossione;
  • interessi;
  • rimborsi;
  • pagamenti, “fax” e altri aspetti minori;
  • la scelta del quadrante e numero verde.

Attivazione del servizio

L’articolo 6.1 del testo unico per la qualità del servizio (TQRIF), allegato alla delibera 15/2022 regola le modalità di attivazione del servizio per l’utenza.

Nello specifico, citando testualmente il TQRIF:

“La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’utente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile”.

Ad un primo confronto risulta ovvio come la richiesta di attivazione sia direttamente confrontabile con la dichiarazione di occupazione regolamentata nella legge 147/2013, la quale prevede una comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso dell’immobile su cui si attiva la tassazione TARI. Risulta quindi evidente come un’anticipazione dei termini fissata dalla regolamentazione di ARERA, andrebbe a scontrarsi con la potestà regolamentare dell’Ente Pubblico che può allinearsi alla tempistica o, in alternativa, scegliere un termine inferiore sulla base del proprio regolamento interno.

Periodicità della riscossione

L’articolo 26.1 del TQRIF invece richiama direttamente la modalità di esecuzione della riscossione. L’articolo indica che:

“Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all’anno il documento di riscossione…”

La legge 147/2013 stabilisce come, di norma, le rate imputate all’utenza siano due, a scadenza semestrale. Queste modalità possono essere modificate nella forma dall’Ente stesso, ipotizzando soluzioni di pagamento aggregate o con più rate, sempre nei limiti delle restrizioni perentorie che la legge stessa impone (ad esempio, almeno una delle rate deve essere fissata in data successiva al 30 novembre).

Ne consegue che la specifica regolamentazione indicata da ARERA sia discrezionalmente applicabile in virtù della propria potestà regolamentare, in quanto sottostante alla legge ordinaria.

Interessi

In termini di interessi e rateizzazione degli stessi, ARERA, con gli articoli 27.1, 27.5 e 27.6, prevede che:

27.1

“Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 26:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato”.

27.5

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato”.

27.6

Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 27.5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 27.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore”

Richiamando la legge 296/2006, gli interessi sul/verso il contribuente sono calcolati a discrezione dell’Ente, in attuazione della propria potestà regolamentare, a patto che questi rientrino nel range con valore massimo percentuale del 3% rispetto al tasso di interesse legale. L’omesso o il tardivo pagamento viene sanzionato con il 30% di maggiorazione sulla base dei giorni di mora.

Si sottolinea come il mancato versamento degli interessi, ove dovuti per legge, rappresenti un danno erariale.

Rimborso

L’articolo 28.3 affronta la tematica della “rettifica” generando un po’ di confusione prevalentemente sulle tempistiche che, nuovamente, sembrano scavalcare la potestà regolamentare dell’Ente. L’articolo prevede che:

“Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall’ utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell’articolo 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata”.

Si ricorda che, secondo la legge 296/2006, viene fissato a 180 i giorni il termine per l’emissione del rimborso, pertanto, a differenza di quanto detto per le tempistiche della riscossione, quanto deliberato risulta in completo disaccordo con la norma.

Pagamenti, “fax” e altri aspetti minori

L’articolo 24.1 stabilisce come il gestore della bollettazione debba garantire almeno una modalità gratuita di pagamento per la fruizione del servizio. Questo non è in completo disaccordo con quanto già previsto ed applicato.

Infatti, le metodologie di pagamento standard quale l’F24 o il servizio PagoPA, risultano già privi di commissioni al cittadino.

La scelta del quadrante e numero verde

La scelta del quadrante regolatorio di riferimento per la valorizzazione del Piano economico finanziario rappresenta una delle principali cause di contrasto tra Ente Pubblico e ARERA.

L’Ente Territorialmente Competente, o il Comune stesso (nel caso di mancanza di un’autorità d’Ambito attiva sul territorio), devono valorizzare delle componenti di costo previsionale al fine di poter raggiungere gli standard indicati negli schemi di riferimento, che vanno dallo schema I (basso livello qualitativo), allo schema IV (alta efficienza). La tematica dello schema regolatorio è stata approfondita nell’articolo “Il TQRIF e la qualità dei rifiuti nel PEF“.

Gli schemi di riferimento prevedono degli adeguamenti tecnici e di gestione che senz’altro possono essere attuati dal gestore in quanto soggetto privato, mentre gli stessi risultano impraticabili per una realtà pubblica. Si prenda ad esempio l’inserimento del numero verde a supporto dell’utenza che nel caso di una realtà comunale risulta inapplicabile. Le attività di supporto all’utenza vengono svolte direttamente dallo sportello tributario in applicazione del servizio di front office, per cui l’attivazione del numero risulta particolarmente complessa da attuare e non necessaria.

Oltre alla difficoltà nell’attuare quanto richiesto, la scadenza imposta dall’Autorità non trova riscontro con quanto stabilito dalla norma stessa. ARERA indica come scadenza per la comunicazione dello schema regolatorio ed elaborazione del PEF il 30 aprile, mentre la proroga dei termini di scadenza per il bilancio di previsione viene fissata al 31 maggio. Essendo l’elaborazione del PEF e delle tariffe, atti propedeutici alla definizione del bilancio, risulta ancora una volta confusionaria l’indicazione dell’Autorità.

Conclusioni

Il focus si basa su come ARERA “si proponga di esercitare il proprio potere regolatorio attraverso determinazioni che in campo fiscale tendono ad ignorare il principio della riserva di legge”.

Da una prima analisi si potrebbe sostenere che ARERA non si voglia sostituire ai Comuni, ai quali lascia la piena potestà regolamentare ma, nel contenuto, si evince come, in assenza del recepimento dei contenuti delle delibere regolatorie, sussiste un regolamento legittimo, ma allo stesso tempo produttivo di effetti che possono dare luogo a sanzioni “regolatorie”.

Di conseguenza pare proprio che, pur restando ai Comuni la naturale potestà regolamentare, essa debba essere esercitata sulla base delle indicazioni di ARERA.

Ecco come, a questo punto, pare essere di fatto annullata la potestà regolamentare degli Enti Locali.

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