Misure connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
D.L. n. 125/2020 – differimento dei termini di pubblicazione delle delibere tributarie
Le misure urgenti adottate dal Governo, in virtù dello stato di emergenza in cui viviamo ormai da qualche mese, sono state molteplici e proprio in questi giorni è al vaglio della Camera il D.L. n 125/2020 inerente alle misure urgenti da adottare in forza appunto della situazione emergenziale.
Il disegno di legge di conversione (del già menzionato D.L. 125/2020 avente scadenza i primi di dicembre) è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge ma, avendo subito modifiche e integrazioni, è ora in discussione alla Camera.
Al riguardo delle materie strettamente legate agli Enti Locali, il testo dovrebbe prevedere l’approvazione degli emendamenti n. 35 – 36 all’articolo 1, i quali dovrebbero stabilire l’inserimento di alcuni commi riguardanti il differimento dei termini di pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere tributarie.
In particolare, i commi aggiuntivi strettamente connessi ai comuni sono il 4-quinquies e il 4-septies.
Nel dettaglio, il primo proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione (sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF) delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e il secondo, proroga al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. A restare invariato è il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata e l’imposta versata è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
D.L. n. 149/2020 – Sospensione versamento del saldo IMU
Al riguardo della seconda rata IMU, ormai prossima alla scadenza, per far fronte all’emergenza Coronavirus, il Governo ha adottato misure straordinarie dirette ad agevolare i gestori delle attività maggiormente colpite dalle chiusure di questi mesi.
Con il D.L 149/2020, pubblicato in G.U., è stata stabilita la sospensione del versamento del saldo IMU a favore dei gestori precedentemente citati.
Questa disposizione integra quanto già disposto dall’ art. 78 del D.L. 104/2020 e dall’ art. 9 del D.L. 137/2020, i quali hanno stabilito la sospensione del versamento del saldo IMU per gli immobili destinati alle attività turistiche e di spettacolo e per quelli destinati alla ristorazione e attività sportive.
Detta deliberazione non è però esente da condizioni sospensive e più precisamente, al fine di poter usufruire della sospensione occorre rientrare in queste due situazioni:
- essere sia proprietario degli immobili che gestore dell’attività ivi svolta;
- l’ubicazione degli stessi deve essere nei comuni compresi nelle aree aventi livello di rischio epidemiologico elevato.
In riferimento al primo punto, dove si evince che per poter beneficiare della sospensione del versamento il soggetto passivo dovrà essere sia proprietario che gestore degli immobili in cui l’attività viene svolta, occorre sottolineare come, ai fini dell’accertamento, tale condizione comporterà alcune problematiche operative atte alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dal proprietario/gestore.
Al riguardo del secondo punto, con riferimento all’ubicazione degli immobili nelle aree cosiddette “zone rosse”, la criticità nasce da quanto previsto dall’art. 30 del D.L. 149/2020, il quale stabilisce che, dette zone, siano determinate e circoscritte con cadenza settimanale. È quindi verosimile che una regione possa rimanere nella zona definita a rischio massimo, per una settimana come per un intero mese. Manca dunque un criterio su cui poter verificare se l’esonero dal versamento sia giustificato o meno. È pur vero che il decreto di cui sopra è ancora in discussione ed è quindi auspicabile che, in sede di conversione, potrebbe subire ulteriori modifiche atte a fornire un valido criterio valutativo.