La sentenza della Cassazione n. 31763/2018 considera nullo il licenziamento del dipendente anche se le sue assenze per malattia dal lavoro sono costanti e ripetute in modo sistematico nel tempo.
Questo genere di assenze, infatti, non può essere valutata in un’ottica di scarso rendimento che causerebbe un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. I giudici di legittimità hanno fornito la corretta interpretazione dell’articolo 3 della legge 604/1966 sui licenziamenti individuali e sull’articolo 210 del codice civile, che disciplina il cosiddetto periodo di comporto, cioè quel periodo in cui il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, benché l’esecuzione della prestazione venga sospesa per questioni riguardanti la sua persona. Per contro, il solo superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente a legittimare il licenziamento.
Fonte: Andrea Alberto Moramarco, Non è licenziabile il dipendente se l’assenza per malattia crea disservizio ma non supera il comporto, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 10 dicembre 2018.