naviga tra gli articoli
tributi
Condividi l'articolo
18 Febbraio 2021

Diritto di abitazione del coniuge superstite

La costituzione del diritto di abitazione può avvenire per diverse ragioni.
In questa sede ci focalizzeremo sul diritto di abitazione istituito per legge e sulle normative inerenti ai tributi locali.
Il diritto di abitazione assume quindi particolare importanza quando si parla di IMU e interessa in particolar modo il coniuge superstite.

Differenze tra diritto d’uso, usufrutto e diritto d’abitazione

La principale differenza tra il diritto d’uso, il diritto di abitazione e l’usufrutto è che l’usufruttuario può cedere ad altri il proprio diritto, può concedere l’ipoteca e può anche dare in locazione le cose che formano oggetto di usufrutto.
Il diritto di abitazione poi non è pignorabile perché ha un carattere personale e non è autonomamente trasferibile.

Diritto di abitazione nel Codice Civile

All’interno del Codice Civile troviamo la definizione del diritto di abitazione.
L’articolo 1022 del Codice Civile cita:
“Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.”
Andando quindi a definire il diritto di abitazione come un diritto reale di godimento su bene altrui, mediante il quale una persona può godere di un determinato bene, in questo caso di un immobile, per tutta la durata della sua vita.

Come si costituisce il diritto di abitazione

Il diritto di abitazione ha natura reale e può essere costituito mediante:

  • Testamento.
  • Usucapione.
  • Contratto

Nel caso in cui il diritto di abitazione venga costituito tramite contratto è richiesta, per legge, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata.

Diritto di abitazione del coniuge superstite

Il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite sulla casa coniugale (e relative pertinenze), si acquisisce automaticamente all’apertura della successione, come disciplinato dall’Art. 504 del Codice Civile.
L’oggetto è dunque la casa adibita a residenza familiare e la condizione fondamentale, affinché il coniuge veda nascere a proprio vantaggio il diritto di abitazione, è che la casa e gli arredi siano “di proprietà del defunto o comuni”, anche in presenza di altri eredi.

Chi è il coniuge superstite?

Il coniuge superstite è la persona, moglie o marito, con cui il defunto era legalmente sposato e che assume legalmente dei diritti derivanti dal matrimonio. Il coniuge superstite, in generale ha diritto:

  • All’eredità, completa oppure parziale.
  • Alla pensione di reversibilità.
  • Ad abitare nella casa in cui si è formato il nucleo familiare, per tutta la sua vita. È importante ribadire che:
    • il diritto di abitazione è valido anche per gli accessori e pertinenze della casa;
    • il diritto di abitazione a vita ha esclusivamente validità per la prima casa; abitazione che sconterà, ad esempio, le agevolazioni IMU.

Esclusioni e limiti del diritto di abitazione

Procediamo con l’individuare le principali situazioni in cui non può essere istituito detto diritto e, qualora lo sia, entro quali limiti deve essere applicato:

  • il diritto di abitazione non può nascere in capo al coniuge che abbia volontariamente interrotto la convivenza e abbia stabilito altrove la propria residenza;
  • il diritto di abitazione non si può estendere alle seconde case o comunque ad altri immobili, se non quello adibito ad abitazione principale del nucleo familiare;
  • il diritto di abitazione decade qualora l’immobile in oggetto venga dato in locazione;
  • il diritto di abitazione non è trasferibile a terzi.

Chi paga in presenza del diritto di abitazione?

Quando siamo in presenza del diritto di abitazione l’unico soggetto passivo d’imposta è il coniuge superstite.
Come precisato tale diritto nasce in capo al coniuge superstite anche in presenza di altri eredi, come ad esempio i figli. Di conseguenza questi ultimi erediteranno l’immobile in veste di “nudi proprietari” per la quota a loro designata, senza poterne ovviamente disporre e pertanto i co-eredi non figureranno come soggetti passivi d’imposta.

Il coniuge superstite paga l’IMU e la TASI?

Il coniuge superstite paga l’IMU e la TASI?
Questo è un quesito che interessa molte persone. Vediamo come, seppur sia vero che il coniuge superstite sia l’unico soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte, è altrettanto vero che trattandosi di abitazione principale, luogo di dimora abituale del coniuge, egli è esonerato dal pagamento, in virtù dell’agevolazione prima casa; sempreché l’immobile in oggetto non sia classificato nelle categorie catastali di lusso (A/1 – A/8 – A/9).
Quindi, anche nei casi in cui vi siano più eredi, né questi ultimi e né il coniuge superstite saranno soggetti d’imposta a debito, sia per l’IMU che per la TASI.

Diritto di abitazione e successione

Il diritto di abitazione va indicato nella dichiarazione di successione, precisando su quale immobile cadrà tale diritto. Si potrà ad esempio scrivere “Trattasi della casa coniugale su cui insiste il diritto d’uso del coniuge superstite. Tuttavia, nella nuova dichiarazione di successione telematica questo tipo di gestione risulta semplificato dall’introduzione di codici di scelta specifici per definire benefici e agevolazioni di cui godono gli eredi.

Diritto di abitazione e eredità.

A titolo esemplificato riportiamo di seguito due situazioni: la prima possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa 540 del Codice Civile, diritto di abitazione per coniuge superstite, nella seconda invece detti requisiti non sussistono.

CASA CONIUGALE EREDITATA DAI FIGLI E DALLA MOGLIE

Ipotizziamo che la Signora Maria e i suoi due figli ereditino per quota la casa coniugale di cui aveva la proprietà il marito ormai defunto. I figli hanno la residenza anagrafica e dimorano in altri immobili, mentre il genitore superstite mantiene la sua residenza nella casa in questione. Di conseguenza la signora ha tutti i requisiti per poter godere del diritto di abitazione sulla casa coniugale.
In questo caso, dato che la casa è adibita ad abitazione principale della madre in virtù del diritto di abitazione, sarà lei il soggetto passivo d’imposta, mentre i figli non dovranno pagare l’IMU su questa abitazione. Come già precisato in realtà la madre non sarà tenuta ad alcun pagamento, in forza dell’esenzione per agevolazione prima casa.
Nulla sarebbe cambiato a quanto detto sopra, anche nella condizione in cui uno dei fratelli, o più di uno, avesse avuto la residenza con la madre.

CASA CONIUGALE EREDITATA DAI FIGLI

Questa situazione può capitare nel momento in cui uno o più fratelli ereditino la casa coniugale alla morte dei loro genitori.
Ipotizziamo che in questo immobile uno dei fratelli abbia preso la residenza (mentre gli altri vivono abitualmente altrove).
Il fratello residente può godere del diritto di abitazione?
La risposta è ASSOLUTAMENTE NO, in quanto ai sensi dell’art 540 del Codice Civile, tale diritto spetta esclusivamente al coniuge superstite. Il fratello residente potrà però godere dell’esenzione per l’agevolazione prima casa; mentre i fratelli pagheranno i tributi locali per quota di possesso.
Riassumendo possiamo concludere che, pur essendo oggetto di eredità la casa coniugale, si può parlare di diritto di abitazione per coniuge superstite solo quando ad ereditare detto immobile sia uno dei due coniugi (come dice il titolo stesso). I figli, pur essendo parte dell’asse familiare non rientrano in questa normativa.
Con l’avvento della nuova IMU 2020, nessuna modifica è stata apportata sulle normative citate, la quale ha mantenuto inalterate le agevolazioni e le esenzioni già presenti, in materia di tributi locali.

 

di Denise Di Fiore e Marco Sigaudo

Articoli correlati

Scorri i documenti