Il dissesto finanziario negli enti locali
Che cos’è il dissesto finanziario degli enti locali?
Il dissesto finanziario degli enti locali rappresenta una condizione critica in cui un Comune, una Provincia o una Città Metropolitana non è più in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, compromettendo la stabilità economica e la funzionalità amministrativa dell’ente.
Questa situazione si manifesta con l’impossibilità di onorare il pagamento di stipendi, fornitori e altri debiti, mettendo a rischio la continuità dei servizi pubblici essenziali.
Secondo la normativa vigente, il dissesto finanziario si configura quando un ente locale non riesce a mantenere l’equilibrio di bilancio e a far fronte agli impegni assunti, rendendo necessaria l’adozione di misure straordinarie per superare la crisi economica.
Il quadro normativo di riferimento è delineato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti locali – TUEL ).
In particolare, l’art. 244 del TUEL stabilisce che:
“Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente locale non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.”
Una volta dichiarato il dissesto finanziario, viene nominato un Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), incaricato di gestire la crisi e predisporre un piano di risanamento per sanare la situazione debitoria.
Ciò comporta una riorganizzazione della gestione finanziaria dell’ente locale, con l’introduzione di misure correttive finalizzate al ripristino dell’equilibrio economico e alla continuità amministrativa.
Le conseguenze del dissesto finanziario si ripercuotono sia sull’ente locale che sulla collettività, traducendosi in una riduzione della spesa pubblica, tagli ai servizi essenziali e un possibile aumento della pressione fiscale, con l’obiettivo di riequilibrare le finanze e garantire la sostenibilità economica dell’amministrazione.
Procedura dissesto finanziario per gli enti locali
L’ente locale ha due possibili opzioni:
- Dichiarare autonomamente il dissesto finanziario.
- Non rispettare i termini di approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale.
La prima opzione prevede una dichiarazione formale da parte dell’ente stesso, scelta raccomandata per prevenire eventuali sanzioni ad personam derivanti dall’accertamento di responsabilità amministrative.
La seconda ipotesi si verifica qualora il Piano di Riequilibrio non venga approvato entro il termine stabilito dalla delibera di adozione, determinando il dissesto automatico e il conseguente commissariamento dell’ente, in conformità alla normativa vigente.
Per formalizzare il dissesto finanziario, è necessaria una deliberazione del Consiglio Comunale che illustri in modo dettagliato le cause della crisi economica.
Ai sensi dell’art. 246, comma 1, del TUEL, la dichiarazione di dissesto deve essere adottata dal Consiglio dell’Ente, previa analisi delle cause che l’hanno determinata:
“La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.”
La dichiarazione di dissesto rappresenta un atto formale e irreversibile, che avvia un percorso di risanamento volto a ripristinare la stabilità finanziaria dell’ente.
Trasmissione avvio procedura e nomina Organo Straordinario di Liquidazione
Una volta approvata la deliberazione di dissesto finanziario, l’ente locale è tenuto a trasmetterla agli organi competenti per avviare la procedura formale.
L’art. 246, comma 2, del TUEL, disciplina le modalità di trasmissione del provvedimento:
“La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione.”
La dichiarazione di dissesto avvia una procedura straordinaria finalizzata alla liquidazione dei debiti pregressi e al ripristino dell’equilibrio economico dell’ente.
Tale decisione rappresenta un punto di svolta per l’amministrazione locale, in quanto comporta la rimozione della gestione politica e l’istituzione di un Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).
L’OSL, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, assume la responsabilità della gestione e liquidazione della massa passiva dell’ente locale.
Separazione tra gestione passata e corrente
Uno degli effetti più rilevanti della dichiarazione di dissesto è la netta separazione tra la gestione finanziaria pregressa e quella corrente.
In questo contesto, l’amministrazione ordinaria dell’ente prosegue la propria attività con vincoli finanziari stringenti, mentre l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) assume la responsabilità esclusiva della gestione dei debiti accumulati fino al 31 dicembre dell’anno precedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato.
L’art. 252, comma 4, del TUEL disciplina questa suddivisione di competenze:
“L’Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.”
Questa separazione garantisce una gestione più trasparente e ordinata del dissesto, consentendo all’ente di proseguire le proprie attività istituzionali senza ulteriori aggravi sulla situazione debitoria pregressa.
Restrizioni e misure di contenimento per l’ente locale
La dichiarazione di dissesto finanziario impone all’ente locale una serie di restrizioni finalizzate a contenere l’indebitamento e a favorire il risanamento delle finanze pubbliche.
Tra le principali misure previste rientrano:
- Limitazioni all’accensione di nuovi mutui: salvo eccezioni specifiche, l’ente non può contrarre nuovi mutui. Fanno eccezione quelli con oneri a carico dello Stato o delle Regioni e quelli destinati a progetti cofinanziati dall’Unione Europea o da altre istituzioni pubbliche e private, con l’obiettivo di evitare un ulteriore indebitamento (art. 249 TUEL).
- Vincoli sugli impegni finanziari: l’ente non può assumere impegni di spesa superiori a quelli previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’anno in corso. Inoltre, i pagamenti mensili relativi alle spese in conto competenza sono soggetti a specifiche limitazioni, salvo alcune eccezioni (art. 250 TUEL).
- Aumento delle aliquote fiscali: l’amministrazione è obbligata ad aumentare le aliquote e le tariffe di imposte e tributi locali, con l’eccezione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Questo provvedimento ha una durata di cinque anni e non può essere revocato (art. 251 TUEL).
- Responsabilità politica degli amministratori: coloro che, nei cinque anni precedenti la dichiarazione di dissesto, abbiano concorso al deterioramento della situazione finanziaria dell’ente non possono ricoprire incarichi pubblici per un periodo di dieci anni. Il divieto riguarda ruoli come assessore, revisore dei conti e rappresentante dell’ente locale.
- Ineleggibilità di sindaci e presidenti di provincia: i soggetti ritenuti responsabili del dissesto non possono candidarsi a cariche pubbliche per dieci anni, comprese le posizioni di sindaco, presidente di provincia e presidente di giunta regionale.
- Sanzioni pecuniarie per amministratori e revisori: in presenza di gravi responsabilità nella gestione finanziaria, gli amministratori e i membri del collegio dei revisori possono essere soggetti a sanzioni economiche rilevanti.
- Riduzione dell’organico del personale: l’ente è tenuto a ridimensionare il personale in esubero, adeguandosi ai parametri medi del rapporto tra dipendenti e popolazione.
- Sospensione delle azioni esecutive: durante il periodo di dissesto, le azioni esecutive avviate nei confronti dell’ente per debiti rientranti nella gestione dell’Organo Straordinario di Liquidazione vengono sospese, garantendo una temporanea protezione da pignoramenti e contenziosi.
- Estinzione delle procedure esecutive pendenti: le procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione di dissesto, se non ancora concluse, vengono estinte dal giudice senza possibilità di opposizione da parte dell’ente. Le somme dovute confluiscono nella massa passiva del dissesto.
- Blocco di interessi e rivalutazione del debito: i debiti insoluti al momento dell’avvio della liquidazione, nonché le somme dovute per anticipazioni di cassa, cessano di maturare interessi e non sono più soggetti a rivalutazione monetaria, contribuendo alla stabilizzazione del debito complessivo dell’ente.
Conclusioni
In conclusione, la dichiarazione di dissesto finanziario rappresenta un evento critico per un ente locale, con conseguenze significative sia sotto il profilo amministrativo che economico.
La normativa vigente prevede un iter rigoroso per il risanamento, che include restrizioni finanziarie, responsabilità politiche e la gestione separata del debito da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione.
L’obiettivo principale di queste misure è garantire il riequilibrio dei conti pubblici, tutelando al contempo la continuità dei servizi essenziali per la collettività.