È necessario ricordare che – all’interno dello schema di Dup 2020/2022 che è da presentare al consiglio comunale entro il 31 luglio 2019 – va inserito il programma delle opere pubbliche e il piano di acquisizione dei beni e servizi. Infatti secondo il Codice dei contratti pubblici (articolo 21 del DL 50/2016) viene stabilito l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e di quello triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
Il problema è che esiste una discordanza tra la disciplina di settore e il vigente ordinamento finanziario degli enti locali. Infatti il paragrafo 8.2 del principio applicato della programmazione (modificato dal decreto Mef del 29 agosto 2018) stabilisce che vi sia un’autonomia di adozione o approvazione dei singoli documenti: nel caso in cui i singoli precedano l’adozione o l’approvazione del Documento Unico di Programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente, per poi essere successivamente inseriti nella nota di aggiornamento.
In pratica, le amministrazioni potrebbero procedere come segue: presentare il Dup al consiglio entro la data limite del 31 luglio senza lo schema di programma delle opere pubbliche. Quest’ultimo potrà essere pubblicato successivamente (entro il 15 novembre o altra data prevista dal regolamento di contabilità) per poi approvarlo contestualmente al Dup entro il 31 dicembre.
Fonte: Anna Guiducci, Nel Dup entrano opere pubbliche e pianificazione degli acquisti, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 25 giugno 2019.