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22 Novembre 2018

Entrate da permessi di costruire, quando devo accantonare?

È tempo di dare i numeri!

Effettivamente questo è uno dei rari periodi dell’anno in cui possiamo darli senza sembrare più folli del solito (il ragioniere associa sempre il genio alla sregolatezza come copertura), è ora di Bilancio.

Lavoriamo tutti nell’ottica della predisposizione del documento di programmazione per antonomasia e, mettendo da parte la sfera di cristallo, dobbiamo lavorare sulla base delle informazioni concrete in nostro possesso.

In questo frangente trattiamo l’importanza della contabilizzazione delle entrate da permessi di costruire.

Nel richiamo della Legge 232/16 art.1 c.460 ricordiamo intanto come “A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché’ a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche”.

Dando per assunto quanto sopra riconduciamo l’operazione di registrazione alla sua contabilizzazione e imputazione.

La prassi vuole che l’entrata sia scissa in onere di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il primo caratterizzato da accertamento e imputazione contestuale, ad esempio nel momento del rilascio del permesso, il secondo con accertamento connesso, ad esempio, all’avvio dei lavori e imputazione nel rispetto di quanto stabilito dall’Ente, presumibilmente comunque riconducibile a un “avanzamento lavori”.

Nel richiamo di una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 6388/2018, vediamo come, nel caso in cui il costo di costruzione sia caratterizzato da una imputazione “anticipata”, si debba procedere a un accantonamento a fondo rischi presunti.

Bisogna infatti tenere in considerazione il fatto che mentre l’onere è dovuto a fronte del rilascio del permesso, il costo è riconducibile all’effettuazione dell’opera.

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