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26 Gennaio 2022

L’equilibrio economico finanziario nei contratti di partenariato pubblico-privato

Cosa si intende per equilibrio economico finanziario?

L’equilibrio economico finanziario in fase di programmazione e pianificazione rappresenta uno dei requisiti chiave per la fattibilità di un progetto. Ma nello specifico, di cosa si tratta?

L’articolo 3, comma 1, lettera fff) del D.lgs 50/2016 (noto come “Codice degli Appalti Pubblici”, consultabile sul sito Bosetti&Gatti, il quale fornisce una breve, ma puntuale definizione, descrivendolo come:

“la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria”

Per “convenienza economica” si intende la capacità del progetto di generare valore positivo durante l’efficacia del contratto e di ottenere una redditività adeguata alla misura del capitale investito per la realizzazione del progetto stesso. Per “sostenibilità finanziaria”, invece, si intende la capacità della pianificazione di generare flussi di cassa tali da garantire il rimborso della forma di finanziamento applicata.

Entrambe dipendono direttamente o indirettamente dallo studio dei flussi di cassa, quindi, in fase di predisposizione dei vari schemi del PEF occorre verificare che la tendenza del flusso sia positiva e adeguata all’investimento, in modo da assicurare che costi e oneri siano coperti dalla gestione operativa.

I principali strumenti di verifica dell’equilibrio

I principali strumenti di verifica per lo studio dell’equilibrio sono gli indici finanziari. A seconda della casistica possono essere applicati vari indici in relazione alle modalità di indebitamento, alla pianificazione e alla tipologia contrattuale stessa. Si rimanda all’articolo “Il Piano Economico Finanziario nei contratti di Partenariato pubblico-privato” in cui vengono discussi tutti gli indici principali.

In particolare, due di questi sono essenziali per l’analisi: il VAN e il DSCR.

VAN

Con l’acronimo VAN si intende il Valore Attuale Netto e si presenta come una sommatoria dei flussi di cassa scontati dall’indice WACC (Weight Average Costo of Debt), rappresenta la ricchezza incrementale generata dall’investimento anno per anno. Si valuta poi una cumulata dei valori calcolati ottenendo una somma. Se il risultato fornisce un valore maggiore di zero allora si può considerare profittevole l’investimento nella gestione operativa in oggetto.

Il VAN viene calcolato con la seguente formula:

∑ (FCOt)/(1+WACC)^t

DSCR

Il DSCR invece, acronimo di Debt Service Coverage Ratio, è la misura della sostenibilità finanziaria del debito aziendale, ovvero la capacità di un’impresa di onorare il proprio debito finanziario (tipicamente a medio lungo termine). Questa capacità non è da intendersi a consuntivo bensì a livello prospettico. Il DSCR pone a confronto il flusso di cassa operativo (prospettico) prodotto, al netto delle tasse, e il flusso finanziario al servizio del debito, ovvero le quote capitale dei finanziamenti a medio lungo termine che verranno rimborsate nel periodo in oggetto (in alcuni manuali si tengono in considerazione anche gli oneri finanziari).

DSCR=(FCOt)/((It+Ct ))

Il rapporto sopra indicato, tra flussi di cassa al nominatore e quota interessi sommata al rimborso del capitale a denominatore, deve essere superiore a 1. In questo modo si ha la certezza che il flusso di cassa generato dalla gestione operativa nel periodo considerato è in grado di far fronte al debito finanziario.

L’equilibrio del PEF

Nei contratti di partenariato-pubblico privato, l’equilibrio del PEF porta con sé anche un altro concetto di fondamentale importanza: l’equilibrio tra remunerazione del privato e allocazione del rischio. I contratti PPP nascono con l’obiettivo di premettere alla Pubblica Amministrazione la realizzazione di opere in breve tempo, sfruttando l’alta professionalità dell’operatore economico e allocando su di esso il rischio. Ne deriva che il ricavo derivante dal progetto sia quasi completamente rilevato dal privato, in quanto conta come remunerazione per le parti di rischio di cui questo si fa carico, sgravando l’amministrazione.

Tuttavia, nei casi in cui l’opera non sia di facile gestione si può prevedere un contributo pubblico a sostegno del piano. Quest’ultimo, però, come va valorizzato?

Il ruolo del contributo pubblico nell’equilibrio del PEF

Il tema del contributo pubblico a sostegno dell’equilibrio economico finanziario nei contratti di partenariato pubblico-privato è sempre un passaggio delicato, a cui si deve prestare molta attenzione nella redazione del PEF di accompagnamento al progetto. Per rendere più comprensibile la tematica occorre citare l’articolo 165, comma 2 del D.lgs. 50/2016 in riferimento al rischio e all’equilibrio economico nei contratti di concessione:

“2. L’equilibrio economico finanziario definito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.”.

La definizione porta con sé due problemi che rischiano di generare confusione.

La parte sottolineata, nello specifico, genera spesso errori derivanti da una errata comprensione. Ad esempio, consideriamo i costi previsti per le utenze. Se questi sono a carico dell’Ente e non del privato, nel caso in cui si preveda l’applicazione del contributo sfruttando il limite massimo possibile stabilito dalla norma, devono necessariamente essere conteggiati nel computo totale. Si identificano quindi come gli “ulteriori meccanismi di finanziamento” citati nell’articolo e nel caso non vengano inseriti nel conteggio totale del contributo, potrebbero portare ad uno sfondamento di tale limite. Se il contributo totale supera la soglia occorre rivalutare la pianificazione. Come ricordato nel paragrafo precedente, la principale motivazione per la quale si ricorre a contratti di concessione è rappresentata dalla possibilità per l’Ente di scaricare il rischio operativo, in tutte le sue forme e declinazioni, sull’operatore economico. Un piano che non risulta sostenibile, a meno di un forte contributo pubblico, porterebbe a riallocare una grossa componente di rischio sull’Ente, facendo venir meno il principio cardine del contratto di concessione.

Come intervenire sul PEF

Per poter evitare il problema e ottenere un piano applicabile, nel caso in cui sia previsto un contributo pubblico a sostegno dell’equilibrio economico finanziario si può procedere con una modifica strategica attraverso le seguenti opzioni:

  • rivalutare il dimensionamento antecedente alla pianificazione, assicurandosi che gli input progettuali non siano sovradimensionati (generando costi non necessari) o sottodimensionati (generando problematiche sulla domanda o su qualità e standard del servizio);
  • predisporre altre ipotesi di ricavo (aggiuntive) tali da aumentare i volumi dei flussi di cassa generati durante il periodo di efficacia del contratto, rendendo maggiormente autosufficiente la gestione operativa;
  • valutare differenti modalità di finanziamento e di restituzione dello stesso al fine di modificare i flussi di cassa strettamente dedicati alla copertura dell’indebitamento (ad esempio si pensi al credito sportivo nel caso di concessioni su centri sportivi, polivalenti e club house).

A prescindere dalla metodologia applicata, si consiglia di verificare attraverso la valorizzazione della matrice rischi l’attuabilità della nuova pianificazione e la corretta allocazione delle sue componenti.

Conclusioni

Un PEF che verifica le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispecchia i requisiti che un modello deve presentare in sede di gara. L’equilibrio economico finanziario, quindi, risulta essere il principio fondamentale di una progettazione sana e accurata, permettendo di prevedere e intervenire in tempo nel caso in cui si riscontrino problematiche oltre il nostro potere.

di Simone La Fauci

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