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5 Aprile 2023

Le fatture estere – novità e modello elettronico

In questo articolo viene descritto il corretto trattamento Iva negli Enti locali quando si ricevono fatture passive dall’estero. In particolare, si procede con la descrizione dell’iter da seguire per adempiere alla corretta compilazione del file XML della fatturazione elettronica attenendosi alle nuove specifiche tecniche di trasmissione.

L’articolo è diviso in due parti:

  • Fatture da Stati UE.
  • Fatture da San Marino.

Fatture da Stati UE

Per operazioni con l’estero si intendono gli acquisti e le cessioni che intercorrono tra soggetti passivi Iva che appartengono a diversi stati membri dell’Unione Europea.

Le operazioni di vendita in linea generale risultano non imponibili nel Paese del cedente, ma saranno assoggettati ad Iva nel Paese di destinazione. Qualora la fattura ricevuta sia in valuta estera, occorrerà ricalcolarne l’importo nella valuta del proprio Paese in base al tasso di cambio corrente (calcolato alla data di effettuazione di tale operazione di conversione o al cambio del giorno in cui l’operazione si considera conclusa).

Il cessionario italiano che riceve la fattura dovrà:

  • Integrare la fattura cartacea ricevuta dal fornitore UE con l’Iva. L’integrazione della fattura è disciplinata dagli articoli 46 e 47 del DL 331/93.
  • Procedere alla compilazione del modello INTRA 2 – bis, relativo agli acquisti intracomunitari di beni. L’obbligo di presentazione di tale dichiarazione riveste carattere mensile solo quando il totale degli acquisti è stato uguale o maggiore a 350.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
  • Inviare entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura il file XML, scegliendo il tipo di documento opportuno. Il file XML della fattura dovrà esser predisposto secondo i criteri e le specifiche tecniche individuati di seguito in modo da superare i controlli che vengono effettuati dallo SdI.

Il documento di acquisto integrato trasmesso dal committente dovrà esser annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

Il committente italiano è tenuto ad emettere un documento fiscale intestato a sé stesso (o autofattura) entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Diversamente dalle tempistiche dell’elaborazione del file XML di integrazione, la liquidazione Iva dovrà tenere conto dei documenti in esame con riferimento al mese di ricezione della fattura.

La scelta della tipologia di documento deve avvenire in base alle seguenti distinzioni:

  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero.
  • TD18: integrazione per acquisto beni intracomunitari.

I campi che dovranno esser compilati sono i seguenti;

  • Campo cedente/prestatore (fornitore) → dati del prestatore (fornitore) estero. Non andrà inserito il codice fiscale.
  • Campo cessionario/committente (cliente) → i propri dati, in qualità di cessionario che effettua emette l’autofattura.
  • Codice destinatario → valorizzato con il codice di interscambio usato per ricevere le proprie fatture elettroniche.
  • Numero → numerazione progressiva ad hoc.
  • Data → data di ricezione, o una data ricadente nel mese di ricezione del documento. 
  • Tipologia documento → TD17 integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero.
  • Dati Fatture – Collegate;
    • Id Documento → indicare il numero della fattura di riferimento.
    • Data → indicare la data della fattura di riferimento.
  • Descrizione → Integrazione fattura di acquisto ricevuta il …………………

Fatture da San Marino

Le operazioni con la Repubblica di San Marino seguono le regole del DM 21 giugno 2021. Fino al 30 giugno 2022 le fatture potevano essere trasmesse in formato cartaceo o in formato elettronico da parte degli operatori di SM; a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture devono esser trasmesse esclusivamente in formato elettronico. Rimane invariata la possibilità di agire in regime Iva oppure in assenza della stessa (come analizzeremo nel seguito dell’articolo).

Le fatture elettroniche ricevute da operatori di San Marino sono visionabili nella propria area “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate sotto la voce “Dati fatture transfrontaliere” e poi “Dati fatture ricevute”. Il portale mostrerà tutte le fatture ricevute da operatori extra UE, e, nella cella del Paese fornitore estero, sarà presente la dicitura che individuerà lo Stato (ad esempio SM per la Repubblica di San Marino).

L’operatore italiano assolve pertanto l’imposta in reverse charge.

Successivamente sarà possibile creare e inviare tramite SdI fatture elettroniche aventi uno dei seguenti tipi documento:

  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero.
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
  • TD28: acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea).

San Marino: fatture passive senza addebito Iva

Quando la fattura ricevuta è senza addebito dell’Iva, occorrerà;

  • Assolvere l’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma del D.P.R. 633/1972 indicando l’Iva sulla fattura.
  • Elaborare e trasmettere il documento TD17/TD19 entro il 15 del mese successivo rispetto la ricezione della fattura.

I campi che dovranno esser compilati sono i seguenti;

  • Campo cedente/prestatore (fornitore) → dati del prestatore (fornitore) della repubblica di San Marino.
  • Campo cessionario/committente (cliente) → i propri dati, in qualità di cessionario che effettua emette l’autofattura.
  • Codice destinatario → valorizzato con il codice di interscambio usato per ricevere le proprie fatture elettroniche.
  • Numero → numerazione progressiva ad hoc. Ad esempio: 1/SM
  • Data → data di ricezione della fattura dalla Repubblica di San Marino. 
  • Tipologia documento → TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero; TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72
  • Dati Fatture – Collegate;
    • Id Documento → indicare il numero della fattura di riferimento.
    • Data → indicare la data della fattura di riferimento.
  • Descrizione → Autofattura/integrazione fattura acquisto di servizi da fornitore di San Marino. Si consiglia di citare la descrizione della fattura.

San Marino: fatture passive con addebito Iva

Nel caso in cui il fornitore di San Marino emetta una fattura con addebito dell’Iva, la registrazione per l’operatore italiano sarà esclusivamente nel registro Iva degli acquisti, con imponibile e Iva a credito. In questo caso l’Iva riscossa dovrà essere versata dall’operatore Sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.

Nelle operazioni passive con addebito dell’Iva, se il cessionario ha ricevuto la fattura in formato elettronico tramite lo SdI non avrà nessun obbligo ai fini dell’esterometro, ma dovrà accertarsi che il documento sia presente sul portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate prima di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta (art.7 DM e Provv. Agenzia delle Entrate n. 211273/2021). Quando la fattura è in formato cartaceo, quindi non tracciabile attraverso l’Agenzia delle Entrate, occorrerà elaborare il dichiarativo TD28.

Il documento TD28 dovrà esser inviato tramite SdI per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

I campi che dovranno esser compilati sono i seguenti;

  • Campo cedente/prestatore (fornitore) → dati del prestatore (fornitore) della repubblica di San Marino.
  • Campo cessionario/committente (cliente) → i propri dati, in qualità di cessionario che effettua emette l’autofattura.
  • Codice destinatario → valorizzato con il codice di interscambio usato per ricevere le proprie fatture elettroniche.
  • Numero → consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).
  • Data → data di ricezione della fattura dalla Repubblica di San Marino. 
  • Tipologia documento → TD28:Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)
  • Dati Fatture – Collegate;
    • Id Documento → indicare il numero della fattura di riferimento.
    • Data → indicare la data della fattura di riferimento.
  • Imponibile e imposta dati inseriti nella fattura ricevuta.

In sintesi, a partire dal 1° ottobre 2022:

  • in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino senza Iva in formato cartaceo o elettronico si procede con l’invio del documento TD17/TD19. Tale invio assolve all’obbligo:
    • di integrazione ai soli fini IVA nel caso di fattura elettronica;
    • ai fini dell’esterometro e dell’integrazione ai fini Iva in caso di fattura cartacea;
  • in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino in formato cartaceo con Iva si procede ad inviare un documento di tipo TD28. Tale invio assolve all’obbligo dell’esterometro.

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