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28 Dicembre 2018

Finanziaria 2019: agevolazioni approvazione bilancio entro 31/12

“A decorrere dall’esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  • l’articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  • l’articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • l’articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • l’articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • l’articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”

A decorrere dall’esercizio 2019, per coloro che hanno approvato il bilancio entro il 31/12 e il rendiconto entro il 30/4, varranno, in aggiunta a quelle già previste dall’art. 21 bis del D.L. 50/17 (spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione e spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione) le seguenti agevolazioni:

  1. l’art. 5, commi 4 e 5, della Legge n. 67/1987, che prevede, per i comuni con più di 40.000 abitanti, l’obbligo di comunicare al Garante le spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
  2. l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, che prevede l’obbligo di approvare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
  3. l’art. 6, commi 12 e 14, del D.L. n. 78/2010, che prevede misure di contenimento delle spese di missione e per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi;
  4. l’art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011, che prevede limiti all’acquisito di beni immobili;
  5. l’art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, che prevede misure di contenimento delle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi;
  6. l’art. 24 del D.L. n. 66/2014, che prevede limiti in materia di locazioni e manutenzioni di immobili.

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