“906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.
907. Al fine di favorire il ripristino dell’ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2019, l’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L’assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell’Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all’atto del pagamento allo stesso dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243- ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell’anticipazione.
908. All’articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch’esse affidare in via diretta, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa »”.
In merito alle anticipazioni di tesoreria si rileva come le stesse sono ampliate fino a quattro dodicesimi; detto aumento è valido fino alla data del 31 dicembre 2019.
Per i comuni che, nel secondo semestre dell’esercizio 2016, hanno dichiarato dissesto viene riconosciuta la possibilità di godere di apposite anticipazioni da destinare al pagamento dei debiti in sofferenza.
La somma ricevuta deve essere restituita, in rate costanti, entro il 30 settembre dei 3 esercizi successivi.
Qualora la restituzione non dovesse avvenire l’importo sarà trattenuto direttamente dai riversamenti IMU.